Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-03-2011) 26-04-2011, n. 16361

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 19.11.2009 il Tribunale di Lamezia Terme ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di quella città in data 7.6.2007, di B.R., riconosciuto colpevole di ingiurie, per avere profferito verso BE.Ma. e M. R. epiteti ingiuriosi ("cornute, troie").

Ricorre avverso la decisione personalmente l’imputato dolendosi che la pena stabilita dal giudice non risulta riportata nel dispositivo della decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Invero, l’appunto del ricorrente si indirizza verso il dispositivo della decisione che, dopo avere indicato il proscioglimento in ordine al reato di ingiurie commesso in danno di BE.Ma., nulla statuisce sul delitto di ingiurie in danno di M.R.. Ma, essendo due le persone offese e per una di loro, la BE., il dispositivo enuncia l’assoluzione dell’imputato, non vi è altra soluzione, come si apprende dall’inequivoca lettura della motivazione – che la condanna si colleghi all’altra imputata.

La censura, quindi, si risolve in una formalistica critica, palesemente scevra di interesse, poichè il compendio degli gli atti processuali fornisce al proposito indicazione esauriente.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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