T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-04-2011, n. 3580 condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che il ricorso in epigrafe è volto ad ottenere l’annullamento delle determinazioni dirigenziali nn.15 e 16 del 2007, con le quali è stato espresso il diniego di sanatoria presentata per due edifici abusivi ad uso commerciale, adottate con ampia motivazione sul duplice presupposto che si tratta di immobili di nuova costruzione ad uso non residenziale e che vengono superati i limiti volumetrici di legge;

– Che vengono dedotti, con ampia argomentazione, i seguenti vizi di legittimità del provvedimento impugnato: Violazione e falsa applicazione della legge n. 326 del 2003, violazione e falsa applicazione dell’ art. 41 e dell’art. 42vCost. – eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento -Carenza di istruttoria e sviamento di potere, avendo il Comune indebitamente motivato il diniego di opere rientranti nell’ambito delle previsioni di legge (che consentivano fino ad un massimo di 750 mq la sanatoria degli immobili abusivi ad uso commerciale) sulla base della sopravvenienza della legge regionale per il Lazio n. 12 dell’ 8.11.2004, che escludeva – ma solo per il futuro – immobili ad uso non residenziale di tali dimensioni, ed inoltre non essendo stata debitamente calcolata la percentuale di aumento rispetto alla precedente cubatura, prevista dalla legge in via alternativa al limite assoluto di 200 mc., ed infine avuto riguardo alla violazione del giusto procedimento, allo sviamento ed alla non chiara motivazione del diniego rispetto all’ampliamento in esame;

– Che il Comune intimato, costituitosi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato;

– Che con più successive memorie la difesa di parte ricorrente argomenta le proprie ragioni, anche sulla scorta della circolare ministeriale interpretativa n. 2699 del 7 dicembre 2005, che considera superabile il predetto limite volumetrico ai fini della sanatoria dei manufatti ad uso non residenziale come quello in esame;

– Che il Collegio, premessa la natura di mero indirizzo della circolare ministeriale in esame, non vincolante né per l’Amministrazione né per questo Giudice, e sulla cui legittimità ed efficacia in materia di competenza regionale il Collegio nutre seri dubbi, ai fini del decidere osserva che le pur pregevoli argomentazioni della difesa di parte ricorrente nulla possono contro la situazione di fatto, ben evidenziata dall’Amministrazione, riferita a nuove costruzioni ad uso non residenziale e non ad un "ampliamento di edificio", come erroneamente sostenuto dalla società ricorrente, trattandosi di capannoni isolati, non contigui ad altri edifici e visibilmente suscettibile di autonoma utilizzazione, e neppure sussistendo, nel caso di specie, alcun nesso di funzionalità e/o pertinenzialità con alcuno dei fabbricati limitrofi;

– Che da quanto sopra evidenziato deriva l’infondatezza dei motivi di ricorso, essendo riferiti a domande di condono concernenti del tutto impropriamente un "ampliamento; " ed essendo i provvedimenti impugnati congrui ed ampiamente motivati sul predetto punto;

– Che il ricorso deve quindi essere respinto, e che sussistono tuttavia motivate ragioni per la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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