T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-04-2011, n. 3578 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ecificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Sig. R.C. – proprietario di un appartamento sito a Roma, angolo Via Val Di Lanzo- Via Casale Giuliani, in Catasto al foglio n.268 alle particelle nn.28, 1023 e 1024 – riferisce di aver presentato, in data 7 maggio 2009, una D.I.A. presso il Comune di Roma, Dipartimento IX n.30394, per ampliamento della rimessa interrata pertinenziale alla palazzina ove è ubicata la sua unità immobiliare.

Successivamente il IX Dipartimento del Comune con nota prot.26 ottobre 2009, n.68645, ha ordinato di non effettuare le opere di cui alla suddetta D.I.A., ritenendole abusive.

In seguito il ricorrente ha presentato richiesta di accertamento conformità ex art. 22, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001 (prot.71274 del 5/11/09), ma nel frattempo l’area oggetto dell’intervento edilizio in questione è stata ed è tuttora sottoposta a sequestro penale.

Nel frattempo, il Sig. E.A.F. comproprietario con la Sig.ra D.R. di un fabbricato vicino a quello del ricorrente hanno adito il Tribunale di Roma, con ricorso per denuncia di nuova opera ex artt.1171 c.c.e art. 688 c.p.c. per mancato rispetto della distanza tra i fabbricati ai sensi di legge.

Preso atto del contenuto del detto ricorso, il Signor C. ha formulato istanza di accesso al Comune di Roma prot. n. 109625 del 25 novembre 2010 onde prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi, di natura urbanistica ed edilizia in corso ovvero definiti presso il Comune per la realizzazione del fabbricato di proprietà dei controinteressati, ai fini degli adempimenti relativi al contenzioso civile pendente.

Il ricorrente lamenta che il Comune non ha dato riscontro alla istanza di accesso alla documentazione e, pertanto, ha proposto ricorso ed ha allegato motivi di violazione di legge e di eccesso di poter, chiedendo, conseguentemente, che sia disposto l’ordine all’amministrazione di esibizione e di rilascio della documentazione amministrativa richiesta.

2. Alla Camera di Consiglio del 31 marzo 2011 il difensore del ricorrente ha depositato copia della ricevuta in data 29.03.2011 da cui risulta che il Comune ha consentito al ricorrente l’accesso ai documenti amministrativi, così come richiesto.

Sulla base di ciò il difensore del ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Alla odierna Camera di consiglio il ricorso è stato introitato per la decisione.

3. Il Collegio prende atto sia della dichiarazione del difensore del ricorrente Sig. C., riguardo la mancanza di interesse a coltivare il gravame, che della documentata esecuzione dell’adempimento all’accesso ai documenti amministrativi e rileva, come nelle relative more, sia venuto a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio stesso.

Sulla base di ciò, atteso il sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle stesse tra le parti in considerazione del comportamento successivo dell’Amministrazione, comunque satisfattivo dell’interesse del ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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