Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 26-04-2011, n. 16326 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza pronunziata in data 15 ottobre 2010, il Tribunale di Palermo – Sezione del riesame respingeva l’appello proposto da M.G. avverso le ordinanze emesse dal GIP dello stesso Tribunale, in data 30 luglio ed in data 12 agosto 2010, di rigetto di altrettante richieste di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al predetto quale indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Ricorre per cassazione il M., tramite il difensore, deducendo:

1. violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 310 c.p.p. nonchè mancanza ed illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale, con l’ordinanza 12 ottobre 2010, avrebbe illegittimamente disposto l’acquisizione di una certificazione presso la Procura della Repubblica di Palermo attestante la data della registrazione, in originale, delle conversazioni captate in base ai Decreti nn. 2302/2007; 2882/2007 e 2985/2007, in violazione della disciplina del procedimento d’appello dettata dall’art. 310 c.p.p. (che non richiama l’art. 309 c.p.p., comma 9) nei quale vige il principio del tantum devolutum quantum appellatum. Ha quindi il Collegio respinto gli atti d’appello con cui la difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità delle Intercettazioni eseguite in attuazione dei citati decreti poichè, dai verbali di chiusura delle operazioni, era emerso che la registrazione del dialoghi era avvenuta presso i locali della P.G.. Il Tribunale era quindi chiamato a verificare la fondatezza del proposto gravame sulla base degli atti trasmessi dal GIP, come già stabilito da altra Sezione dello stesso Ufficio che, a seguito di sentenza di annullamento con rinvio pronunziata Suprema Cotte, aveva dichiarato inutilizzabili le predette intercettazioni rimettendo in libertà tutti gli indagati per il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza.

2. violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, art. 271 c.p.p., comma 1, artt. 273 e 299 c.p.p. nonchè mancanza ed illogicità della motivazione.

Assume il difensore del M. che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, a sensi dell’art. 271 c.p.p. siccome eseguite in violazione del disposto dell’art. 268 c.p.p., comma 3. Invero i soli atti in grado di certificare in quale luogo vengono eseguite le operazioni di prima intercettazione sono i verbali della polizia giudiziaria. Nel caso di specie tali verbali attestavano che sia l’ascolto che la registrazione delle conversazioni erano avvenute nei locali della Caserma della Compagnia Carabinieri di Bagheria. A nulla rilevava quindi che, dopo tre anni dall’avvenuta registrazione, la stessa P.G. avesse precisato, a richiesta della Procura della Repubblica e dopo l’eccepita inutilizzabilità, che l’attività di registrazione era stata eseguita presso i locali di tale Ufficio giudiziario e che solo l’ascolto era stato eseguito nella caserma dei Carabinieri con la procedura di remotizzazione.

Il ricorso è infondato e deve esser, per quanto di ragione, respinto con ogni ulteriore conseguente onere, a carico del ricorrente.

Il provvedimento impugnato è del tutto immune dai vizi denunziati con il primo motivo.

Ha ineccepibilmente evidenziato il Tribunale di Palermo,sulla base di consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità che, in sede di appello proposto ex art. 310 c.p.p. avverso ordinanza di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, non deve logicamente procedersi ad una nuova valutazione, della sussistenza dei presupposti di applicazione della medesima misura, fatta, salva la sopravvenienza di nuovi elementi atti a determinare il mutamento dei gravi indizi di colpevolezza ovvero il venir meno delle esigenza cautelari, nel caso in cui abbia avuto luogo, In precedenza, vaglio critico della la misura, in sede di riesame. Nel caso di specie, già la posizione del M. era stata oggetto della valutazione del Tribunale del riesame che, con ordinanza n. 2963/2009 divenuta definitiva il 29 settembre 2010, aveva respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni "poichè da un’attestazione del 29 dicembre 2009 del Comandante la Compagnia Carabinieri di Bagheria era risultato che le operazioni di registrazione delle conversazioni erano state eseguite presso i locali della Procura della Repubblica con il sistema del c.d. ascolto remotizzato", concludendosi quindi per la ricorrenza dei "gravi indizi di colpevolezza". A tale statuizione aveva altresì fatto riferimento il GIP, come opportunamente sottolinea il Tribunale nella parte narrativa, con l’ordinanza 12 agosto 2010, oggetto del proposto appello, ribadendo la sopravvenuta formazione del c.d. giudicato cautelare.

Ne discende quindi che il Tribunale, richiedendo la certificazione della Procura della Repubblica attestante la data di registrazione in originale delle conversazioni captate sulla base del Decreti nn. 2302/07; 2884/07 e 2985/07 ha inteso solamente acquisire ulteriori approfondimenti, dall’Ufficio giudiziario che le stesse intercettazioni aveva richiesto, a miglior dimostrazione di circostanze oggetto del materiale "istruttorio" già valutato dallo stesso Tribunale in sede di riesame. Deve quindi escludersi qualsivoglia violazione del principio devolutivo, fermi peraltro,con specifico riferimento al procedimento di cui all’art. 310 c.p.p., gli ampi poteri cognitivi riconosciuti, in via generale, al Tribunale, anche in sede di appello, nel rispetto del contraddittorio (cfr.

Cass. pen. n. 2527 del 2003) non potendo comunque escludersi che la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall’art. 597 c.p.p., comporti comunque per il giudice di secondo grado il dovere di esaminare, anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame e quindi, a fortiori, di compiere i necessari approfondimenti istruttori sugli stessi temi già vagliati in sede di riesame.

Quanto sin qui premesso consente di concludere per l’infondatezza anche del secondo motivo, essendo l’ordinanza impugnata pacificamente immune dai denunziati vizi di violazione della legge penale sostanziale e processuale e di difetto di motivazione.

Alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con sentenza n. 36359 del 2008, non incorrono nella sanzione di inutilizzabilità (non ricorrendo pertanto alcuna violazione dell’art. 268 c.p.p., comma 3) le intercettazioni la cui attività di registrazione "- che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione del dati captati in una memoria informatica centralizzata -" avvenga nei locali della Procura della, Repubblica attraverso l’uso degli impianti ivi esistenti, a nulla rilevando che le, altre attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati registrati abbia avuto luogo "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. Nel caso concreto si era infatti accertato, grazie alle certificazioni acquisite a miglior chiarimento dello svolgimento dei fatti, come opportunamente rimarcato dal Tribunale, che la registrazione in originale delle conversazioni captate in esecuzione dei decreti surrichiamati era avvenuta presso il "server" ubicato nei locali della Procura della Repubblica di Palermo,mentre le operazioni genericamente definite di "ascolto e di registrazione " dalla Compagnia Carabinieri di Bagheria nei verbali di fine servizio non potevano che riferirsi al c.d. riascolto remotizzato ed alla successiva immissione o scaricamento dei dati su supporti informatici. A conforto di ciò ancora ha sottolineato il Tribunale, in termini del tutto condivisibili ed esaustivi (e quindi insindacabili in questa sede) la perfetta coincidenza tra le ore, i minuti e le singole date di inizio delle registrazioni riportate nel "server" della Procura della Repubblica e quelle riportate nei suddetti verbali della Polizia Giudiziaria.

Al rigetto del ricorso fanno seguito gli adempimenti, di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 – ter, demandati alla cancelleria.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 – ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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