T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-04-2011, n. 3577 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la soc. A.I. srl ha proposto ricorso avverso la nota adottata dal Comune di Roma – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici – con la quale l’Ufficio -U.O. Permessi di costruire ha comunicato alla società medesima che gli impianti realizzati per lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto "Roma 2009" sono da considerarsi privi di titolo autorizzativo e che l’istanza presentata dall’Associazione sportiva non è riconducibile ad una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, richiedendo per la regolarizzazione delle opere eseguite la presentazione di apposita domanda di permesso di costruire in sanatoria da inoltrare secondo le modalità e forme di rito;

– la società con articolati motivi di gravame ha censurato la violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo e l’ eccesso di potere sotto svariati profili nonché la violazione e falsa applicazione dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.12.2005, n. 3489 e successive modificazioni, denunciando i vizi e le illegittimità della nota in questione;

– con istanza prodotta in data 22 febbraio 2011, prot.n. 2755 la società ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato nonché la riunione del ricorso in esame con altro analogo gravame proposto, iscritto al RG n. 10972/2010, precisando altresì di aver in data 31.5.2010, comunque, presentato al Comune di Roma, cautelativamente, la domanda di permesso di costruire in sanatoria; in mancanza di riscontro da parte del Comune a detta domanda

la società ha proposto il predetto ricorso RG n. 10972/2010 avverso il silenzio;

– si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso e alla camera di consiglio del 31 marzo 2011 la decisione sull’istanza cautelare è stata rinviata all’odierna Camera di consiglio;

– successivamente alla proposizione del predetto ricorso RG n. 10972/2010, il Comune con nota prot. n. 74524 in data 15.12.2010 ha comunicato l’intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art.22, comma 2 della L.R. n. 15/2008, con pagamento di oblazione; anche tale provvedimento è stato impugnato con autonomo ricorso, proposto a valere anche come motivi aggiunti al ricorso RG n. 10972/2010 (ricorso avverso il silenzio dichiarato improcedibile con sentenza n. 2688/2011);

– in prossimità dell’odierna Camera di consiglio l’Amministrazione comunale resistente ha depositato memoria conclusionale, insistendo sulle proprie posizioni difensive;

– alla Camera di consiglio del 14 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione, previa dichiarazione da parte della difesa della società ricorrente della improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuto difetto di interesse, atteso l’intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria, autonomamente impugnato.

TANTO PREMESSO

Ritiene il Collegio che in questa sede di trattazione della controversia in esame, la stessa può essere definitivamente decisa sussistendone i presupposti anche di rito e prendendo atto di quanto comunicato e documentato – e confermato anche in udienza dalla difesa di parte ricorrente, riguardo il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria – e attesa la dichiarata mancanza di interesse al presente ricorso, sussistendo lo stesso, invece, avverso l’intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria autonomamente impugnato, il Collegio dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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