T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-04-2011, n. 3575 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il "Condominio V.V.N.Roma" rappresenta che in data 16.9.2010 la società Ludea Srl ha notificato il ricorso d’urgenza ex art.703 cpc, proposto innanzi al Tribunale Civile di Roma, al fine di ottenere l’immediata reintegrazione nel possesso del passaggio gratuito pedonale e carrabile, sulla striscia di terreno larga cinque metri – posto che la medesima società aveva ottenuto il permesso di costruire un edificio plurifamiliare.

Il Condominio fa così presente di aver avuto conoscenza dell’esistenza di detto permesso di costruire rilasciato alla società Ludea srl e riferisce che in data 29.10.2010 ha formulato al Comune di Roma istanza di accesso alla documentazione relativa al rilascio del suddetto permesso di costruire.

Lamenta di non aver avuto riscontro dal Comune della richiesta formulata e che, pertanto, la stessa dovrebbe considerarsi respinta, ai sensi dell’art.25 della Legge n. 241 del 1990.

Sulla base di ciò ha proposto ricorso a questo Tribunale e ha chiesto di dichiarare la illegittimità del silenziorigetto dell’Amministrazione comunale riguardo l’istanza di accesso proposta – deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art.22 della Legge n. 241 del 1990 – e di condannare l’Amministrazione a provvedere, con nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso e ha documentato che con nota prot. n. 5509 del 25 gennaio 2011 l’Ufficio U.O. Permessi di costruire del Comune ha accolto la suddetta richiesta di accesso, con conseguente improcedibilità del gravame.

3. Alla Camera di consiglio del 14 aprile 2011, la causa è stata introitata per la decisione e il difensore di parte ricorrente presente ha confermato l’intervenuta ostensione dei documenti da parte dell’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso, dichiarando così la conseguente mancanza dell’interesse al ricorso, previa condanna delle spese di giudizio.

4. Il Collegio prende atto della dichiarazione del difensore del Condominio ricorrente, riguardo la mancanza di interesse a coltivare il gravame, nonchè della documentata esecuzione dell’adempimento all’accesso ai documenti amministrativi da parte del Comune e rileva, come nelle relative more, sia venuto a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio stesso.

Sulla base di ciò, atteso il sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Collegio che le stesse devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente risultando la medesima soccombente, nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna Roma Capitale al pagamento, in favore del Condominio Via Vallombrosa 18 -Roma, delle spese di giudizio liquidate complessivamente in Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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