Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 26-04-2011, n. 16324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 12 aprile 2010, il GIP del Tribunale di ROMA – sentite le parti in camera di consiglio a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. – disponeva, in conformità di quest’ultima, l’archiviazione del procedimento penale a carico di IGNOTI, indagati in ordine al delitto previsto dall’art. 590 cod. pen. commesso in (OMISSIS), in danno di B.N.L.E.. Ha ritenuto il GIP che le contestazioni della parte offesa opponente, fondate sulle osservazioni del proprio consulente medico legale, non fossero idonee e sufficienti – attesa, da un lato, la palese contraddittorietà e, dall’altro, il difetto di adeguate giustificazioni scientifiche a supporto – a disattendere le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti del P.M. ( esposte nella richiesta di archiviazione ) in ordine alla incerta sussistenza del nesso eziologico tra la pretesa omissione di una corretta diagnosi di attacco ischemico transitorio con conseguente instaurazione di terapia a base di antiaggreganti a scopo preventivo posta in essere del personale medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale "(OMISSIS)" e l’evento sopravvenuto in data (OMISSIS) e consistito in un insulto ischemico, integrante gli estremi oggettivi dell’ipotizzato delitto di cui all’art. 590 cod. pen.. Ha peraltro sottolineato il GIP che il paziente si era presentato, nel suddetto nosocomio, il (OMISSIS) ad ore 9,11 con parestesie e difficoltà nell’articolare alcune parole e che era stato, ciononostante, dimesso ad ore 12,26, con la diagnosi di "sinusite mascellare ", risultata negativa una TAC cranica. Essendo peraltro il B.N. risultato portatore di una particolare conformazione anatomica della circolazione cerebrale (tale da provocare insufficienza di circolo su base disfunzionale emodinamica distrettuale tale da rendere plausibile ex se una spiegazione alternativa dell’ictus cerebrale) i consulenti del P.M. avevano espresso dubbi sull’ipotetica efficacia protettiva del farmaco antiaggregante agli effetti dell’evitabilità dell’ictus. Ricorre per cassazione la parte offesa B.N., per tramite del difensore, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. C) e lett. E ) codice di rito in relazione agli artt. 408 e segg. e 409 c.p.p., con particolare riferimento alla interpretazione giurisprudenziale di "atto abnorme".

Il ricorrente ribadisce le medesime censure con memoria depositata in cancelleria in data 18 gennaio 2011, anche a confutazione delle osservazioni esposte dal Procuratore Generale che, con la requisitoria scritta in atti, ha richiesto il rigetto del ricorso.

Evidenzia il ricorrente un primo profilo di abnormità del provvedimento avendo il GIP disposto l’archiviazione facendo proprie le conclusioni dei soli consulenti del P.M. senza far luogo all’espletamento delle nuove prove richieste dall’opponente e senza motivarne l’esclusione o la non pertinenza, ritenendo in tal modo, nella non consentita veste di peritus peritorum, di risolvere la contraddittorietà nella ricostruzione del fatti tra le opinioni espresse dai consulenti del P.M. e quelle esposte dal consulente della parte offesa. Sostiene invero il ricorrente che esula dal contenuti propri dell’archiviazione enunciare statuizioni od accertamenti pregiudizievoli per la parte offesa opponente. In secondo luogo, ad avviso del difensore di quest’ultima, l’ordinanza di archiviazione sarebbe affetta da abnormità anche sotto altro profilo, avendo il GIP del tutto omesso di valutare, anche per escluderla, la rilevanza delle nuove prove indicate in atto di opposizione (volte ad accertare quali fossero le condizioni personali del B.N. al momento dell’Ingresso al Pronto soccorso del CTO (OMISSIS) e nei momenti precedenti all’arrivo dell’autoambulanza del "118" sul posto di lavoro) di guisa da incorrere nella violazione del principio di "completezza" tendenziale delle indagini preliminari secondo cui, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 1991, il P.M., in ossequio a quanto stabilito dalla direttiva n. 37 della legge delega e dagli artt. 326 e 358 cod. proc. pen., ha l’obbligo di compiere ogni attività necessaria ai fini delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale ivi compresi "gli accertamenti su fatti e su circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". Sicchè il GIP, omettendo di indicare al P.M. l’assunzione delle nuove prove richieste dall’opponente e non motivando sulla eventuale irrilevanze delle stesse, ha trasformato il provvedimento di archiviazione, ciononostante emesso, in un atto avente natura giurisdizionale, inserendovi, previo recepimento integrale delle conclusioni dei consulenti del P.M., un accertamento pregiudizievole per la parte offesa.
Motivi della decisione

In linea di principio si è affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che è affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e per la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento, quando esso si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, e quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite: l’abnormità può riguardare tanto il profilo strutturale quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini una stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo (Sez. Un., 24.11.1999, n. 26/2000, rie.

Magnani, Rv. 215094). Sotto l’aspetto strutturale, l’atto non può ritenersi abnorme sol perchè eventualmente viziato da erronea interpretazione di norme sostanziali e processuali (Sez. Un., 10.12.1997, n. 17/1998, rie. Di Battista) e tale connotazione non afferisce all’atto che, ancorchè illegittimo, sia previsto dalla, norma, o che, solo errato, sia espressione del potere conferito al giudice: la sola illegittimità non è idonea, di per sè, a conferire carattere di abnormità all’atto. Quanto all’ordinanza di archiviazione – deve ancora premettersi – in tanto può configurarsene l’"abnormità", in quanto sussistano vizi "in procedendo" od "in judicando" del tutto imprevedibili, sì da esser consentito proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. quale unico rimedio esperibile avverso il provvedimento (cfr. Sez. 1 n. 1560 del 23 febbraio 2009 – dep. 18 marzo 1999 – imp. Bentivegna).

Nel caso di specie, come rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta in atti, esula, all’evidenza, dal provvedimento impugnato, qualsivoglia profilo della denunziata abnormità, sia strutturale che funzionale, avendo il GIP, per un verso,ed in primo luogo, pronunziato l’archiviazione, nel contraddittorio delle parti,in ossequio alla disciplina procedimentaie di cui agli artt. 410, comma 3 e 409, commi 2 e seguenti dei codice di rito, preso atto dell’opposizione della parte offesa, alla richiesta di archiviazione avanzata dai P.M. Per altro verso,il GIP ha dato atto, prendendo in esame le tesi sostenute dall’opponente sulla scorta degli accertamenti e delle valutazioni medico – legali esposte dal consulente di parte (peraltro sottoposte anch’esse alla valutazione critica dei consulenti del P.M. nella sostanziale osservanza del principio del contraddittorio) della insufficienza di elementi atti a comprovare la "certa" sussistenza del nesso eziologico tra le pur riconosciute omissioni diagnostiche e terapeutiche denunziate e l’insorgenza dell’attacco ischemico, alla luce dei consolidati ed univoci arresti giurisprudenziali in materia (cfr. Sez. Unite n. 30328 del 2002, imputato Franzese). Ha peraltro adeguatamente sottolineato il GIP che non poteva escludersi che l’ictus si sarebbe verificato egualmente, posta l’accertata conformazione vascolo – cerebrale che presentava la parte offesa (quale condizione favorente disfunzioni circolatorie del sangue in sede cerebrale) e posto il brevissimo lasso temporale entro cui, manifestatisi i sintomi che potevano indurre al sospetto di un attacco ischemico (il (OMISSIS) e non in precedenza) la terapia antiaggregante avrebbe potuto esser instaurata.

Conclusivamente, giudica quindi il Collegio, inammissibile il proposto ricorso con il quale il difensore della parte offesa enuncia argomentazioni volte a denunziare, in buona sostanza, pretesi errori vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il GIP nel valutare le risultanze acquisite nella fase delle indagini preliminari e nel ritenerle quindi implicitamente non suscettibili nè abbisognevoli di ulteriori integrazioni od approfondimenti istruttori. Ciò, nell’intento di "sostituire", alla "lettura" delle risultanze di cui da atto la esaustiva motivazione del provvedimento impugnato (come tale insindacabile in sede di legittimità) una diversa vantazione, favorevole alle posizioni della parte offesa. E’ quindi del tutto pacifico che non risulta neppure prospettata – risultata peraltro l’ordinanza di archiviazione esente dalle censure di abnormità, come già rilevato – taluna delle ipotesi di nullità che, ex art. 410 c.p.p., comma 3, art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5, unicamente autorizzano la proposizione del ricorso per cassazione, fatta salva la tutelabilità in sede civilistica, delle ragioni della parte offesa oltre alla possibile esperibilità di un eventuale riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., come del pari condivisibilmente segnalato dal Procuratore Generale.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconduciate alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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