T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-04-2011, n. 3563 Occupazione abusiva o illegittima

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che i ricorrenti mediante il loro procuratore generale sono proprietari di alcune vaste aree del Comune di Arsoli, una cui porzione è stata interessata dai "lavori di completamento della locanda nell’edificio dell "ex asilo S. Filippo Neri e costrnzione di un parcheggio e verde attrezzato nell’area prospiciente in Località "Frainile";

– Che la Difesa dei ricorrenti narra che il progetto esecutivo di tali opere è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Arsoli n. 44 del 30.11.1996, recante dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, nonché adozione di variante al P.R.G., con mutamento di destinazione urbanistica delle aree di proprietà degli istanti da "Parco Privato" e "Verde Pubblico" a "Parcheggio" e "Verde Pubblico" (variante in seguito approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1425 del 22.4.1998), e poi con deliberazione consiliare n. 28 del 28.3.1998, con la quale sono stati indicati i termini dei lavori e delle espropriazioni, da completarsi entro due anni. Con deliberazioni consiliari n. 29 del 28.3.1998 e n. 44 del 3.5.2000 è stata altresì autorizzata l’occupazione d’urgenza, poi eseguita in data 15.6.1998 ed in data 26.6.2000;

– Che, ancora secondo quanto riferito da parte ricorrente, su tali aree è stato realizzato un

Parcheggio e sono state installate panchine, altalene e scivoli per bambini;

– Che in data 24.9.2002, con determinazioni nn. 132, 133 e 134, sono state approvate la perizia di stima del più probabile valore di mercato delle aree, l’indennità provvisoria di occupazione e l’indennità provvisoria di espropriazione; indennità non accettate dai proprietari;

– Che, prosegue parte ricorrente, successivamente ai richiamati atti e provvedimenti non ne risultano

adottati di ulteriori, né è stato mai emesso il decreto di espropriazione che avrebbe dovuto intervenire entro il termine di due anni dalla dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, entro il 28 marzo 2000, né risultano essere stati emessi o comunicati ai proprietari atti di proroga o modifica dell’originario termine contenuto nella dichiarazione di pubblica utilità;

– Che, a giudizio dei ricorrenti, l’inutile decorso del termine entro cui concludere la procedura espropriativa determina l’illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, senza che, in contrario, rilevi la eventuale sussistenza di un più lungo termine previsto per l’occupazione d’urgenza, la quale costituisce una fase della procedura di espropriazione, di cui la dichiarazione di pubblica utilità rappresenta il presupposto, venuto meno il quale resta travolto anche il provvedimento di occupazione;

– Che i ricorrenti agiscono quindi per ottenere la restituzione dei fondi, previa loro riduzione in

pristino nello stato preesistente a tale occupazione, ed in via subordinata, per l’ipotesi di impossibilità di restituzione di tutte o parte delle aree in questione, chiedono l’integrale risarcimento dei danni subiti per effetto della perdita di dette aree, da determinarsi anche all’ esito di apposita consulenza tecnica di ufficio, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima occupazione delle loro aree oltre interessi e rivalutazione come per legge;

– Che in particolare i ricorrenti, sul presupposto della scomparsa dell’istituto dell’accessione invertita e dell’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 (Corte Cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 293) che disciplinava la c.d. acquisizione sanante chiedono in via principale la restituzione del bene al legittimo proprietario, nonché il risarcimento del danno per la perdita di disponibilità dell’immobile a far data dal 15 giugno 1998 sino alla effettiva restituzione ed il risarcimento del danno subito per effetto della rimozione e della perdita delle essenze arboree, delle opere murarie e di un fabbricato semidiroccato, quantificati provvisoriamente in Euro Euro 56.295,00 oltre 9.500,00 annui;

– Che, quanto alla domanda subordinata, gli stessi chiedono l’integrale ristoro dei danni subiti, da rapportarsi al valore venale dei beni immobili, stimato in Euro 196.020,00 oltre Euro 2.250,00 per la particella aggiunta ed Euro 65.000,00 a titolo di diminuzione di valore del suolo residuo, Euro 58.450,00 per il valore del soprassuolo, oltre il danno per la mancata disponibilità delle aree eventualmente restituite, da determinarsi sulla base dei criteri illustrati, maggiorando tutti i predetti importi di rivalutazione monetaria secondo indice 1STAT dei prezzi al consumo, interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate fino alla data di deposito della sentenza e "soltanto" gli interessi legali da tale data fino a quella di effettivo soddisfo;

– Che il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha asserito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, comunque 1a inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso;

– Che a seguito dell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione ed esaminato, stante la complessità ed incertezza giuridica che caratterizza le questioni dedotte, nelle camere di consiglio dell’8 febbraio e del 3 e 31 marzo del 2011;

– Che deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione eccepita dal Comune di Arsoli circa la carenza di giurisdizione del T.A.R. sulla vicenda per cui è causa, ampiamente contraddetta da parte ricorrente con propria memoria;

– Che a giudizio del Collegio, pur a seguito di un rinnovato ed approfondito esame non vi sono motivi per discostarsi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio Stato a. plen. 22 ottobre 2007, n. 12 e, più recentemente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. 3 giugno 2010, n. 15015), secondo cui sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, sia per l’esistenza, a monte, di una dichiarazione di pubblica utilità, sia per la sussistenza di una ipotesi di non legittimo esercizio del potere amministrativo, avendo la controversia ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno non già da occupazione usurpativa, ma da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge sulle procedure espropriative;

– Che il Collegio quindi, decidendo parzialmente il giudizio e riservata ogni decisione nel merito e sulle spese, statuisce circa la sussistenza della propria giurisdizione respingendo l’eccezione di parte resistente ed accerta l’ammissibilità, tempestività e ritualità del ricorso;

– Che, ai fini della decisione di merito ed a seguito di un analitico esame della documentazione finora prodotta in atti delle parti, iil Collegio ritiene tuttavia necessario acquisire, sia dal Comune intimato, sia dal Procuratore generale dei ricorrenti, una puntuale ed analitica relazione, corredata di tutta la necessaria documentazione in copia, concernente in particolare:

– la valutazione circa la possibilità e l’interesse, o meno, relativamente ad una restituzione, totale o parziale, delle diverse singole aree in esame, in relazione alla eventuale loro irreversibile trasformazione ovvero al loro avvenuto asservimento a fini d’interesse pubblico generale (parcheggio, parco giochi per bambini…);

– la tempistica e le esatte modalità della procedura seguita dall’Amministrazione, e quindi la sussistenza e la durata di una situazione di illegittima occupazione, per le diverse singole aree;

– la definizione, anche mediante documentazione fotografica aerea e planimetrica, della consistenza delle aree occupate e delle loro precedenti caratteristiche edìli ed arboricole;

– la destinazione d’uso e gli eventuali vincoli urbanistici, ambientali ed idrogeologici delle aree in esame, unitamente agli elementi utili ai fini della stima del loro valore di mercato, anche alla stregua delle transazioni sul mercato immobiliare locale nel periodo di riferimento e delle variazioni di valore connesse all’intervento pubblico in esame, nonché gli eventuali ulteriori elementi atti a definire il precedente effettivo utilizzo delle stesse aree da parte dei ricorrenti e la loro connessione strutturale o funzionale con le aree restate in loro possesso;

– Che occorre quindi rinviare l’ulteriore trattazione del merito ad altra pubblica udienza, successiva al predetto incombente istruttorio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed impregiudicata ogni decisione nel merito e sulle spese:

dichiara la propria giurisdizione, respingendo l’eccezione di parte resistente, e statuisce circa l’ammissibilità, tempestività e ritualità del ricorso;

assegna alle parti in giudizio il termine di giorni novanta, dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, per depositare presso la Segreteria del TAR la relazione indicata in motivazione e la relativa documentazione;

fissa l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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