T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 26-04-2011, n. 3609 Costruzioni abusive Sospensione dei lavori Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato nei termini, il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1897 del 16.7.2001, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori edilizi abusivi ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

2- Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento.

3- Eccesso di potere per carenza di idonea motivazione.

4- Eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 23.10.2001.

Con l’ordinanza n. 7017/2001 del 16.11.2001 è stata respinta l’istanza di sospensione.

Il ricorrente ha depositato documentazione in data 27.1.2011 e 27.2.2011.

Alla pubblica udienza del 20.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

L’articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, rubricato "Vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia.", dispone, tra l’altro, che "… Ferma restando l’ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori….".

Ai sensi della consolidata giurisprudenza nella materia è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnazione giurisdizionale di un’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall’articolo 4 della legge n. 47 del 1985 (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 38234).

Alla luce del principio esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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