Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 26-04-2011, n. 16321 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- C.A., indagato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ricorre, per il tramite del difensore, avverso l’ordinanza del tribunale di Crotone, del 1 luglio 2010, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del decreto del locale Gip che ha disposto il sequestro preventivo dell’autovettura, di proprietà del ricorrente, alla cui guida lo stesso è stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica.

Sostiene il ricorrente l’inesistenza del "fumus" del reato contestato, posto che l’alcoltest è stato eseguito non all’atto dell’intervento degli agenti di PG, bensì a distanza di circa mezz’ora.

2- Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che riferito a censure non rilevabili nella sede di legittimità, e dunque inammissibile.

Nessun rilievo ha, invero, nei termini ritenuti dal ricorrente, la circostanza che l’esame alcolimetrico sia stato eseguito a poco meno di mezz’ora dal controllo su strada. Il breve tempo trascorso, invero – dovuto alla varietà delle infrazioni rilevate nella condotta del C. (sorpreso, oltre che in stato di ebbrezza alcolica, alla guida di un’auto non sottoposta alle periodiche revisioni e priva di assicurazione), che hanno richiesto del tempo per l’esperimento delle necessarie verifiche e per l’accompagnamento dello stesso presso il posto di polizia – non inficia in alcun modo l’esito dell’accertamento etilometrico, che ha comunque fedelmente registrato il tasso di alcool realmente presente nell’organismo dell’indagato, evidentemente connesso all’abuso di bevande alcoliche.

Correttamente, dunque, alla stregua dei dati probatori acquisiti, il giudice del riesame ha confermato il decreto di sequestro; mentre singolare si presenta la pretesa del ricorrente di ottenere dal giudice precise spiegazioni circa la ritenuta riferibilità, al momento del controllo, del tasso alcolemico registrato dall’etilometro, laddove, tranne a voler sostenere che l’indagato aveva assunto bevande alcoliche successivamente al controllo di PG, lo stesso ricorrente non spiega perchè il tasso rilevabile al momento dell’intervento degli agenti avrebbe dovuto essere diverso, e perchè avrebbe dovuto essere notevolmente più basso, o addirittura nei limiti consentiti, rispetto a quello accertato.

Il ricorrente, d’altra parte, in una materia regolata dall’art. 325 cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione, avverso le ordinanze emesse ex artt. 322 bis e 324, solo per violazione di legge, articola censure esclusivamente in fatto, già per ciò solo inammissibili.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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