T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 26-04-2011, n. 3606 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’AGEA n. 456 del 31.7.2008 di sospensione dell’erogazione del contributo comunitario ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 18 maggio 2008, n. 228, fino alla concorrenza di complessivi euro 51.743,43;

Considerato che l’AGEA si è costituita in giudizio depositando documentazione in data 19.12.2008;

Considerato che la società ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 6.2.2009 con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

Considerato che, con l’ordinanza n. 627/2009 del 10.2.2009 è stata respinta l’istanza cautelare;

Considerato che alla pubblica udienza del 20.4.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza delle parti;

Considerato che il ricorso appare fondato in quanto l’AGEA, con la comunicazione di cui al prot. n. ACIU.2008.1410 del 25.9.2008, ha precisato che i macchinari di cui trattasi possono essere venduti a terzi e da questi utilizzati, se il terzo non ha beneficiato a sua volta dell’aiuto alla ristrutturazione di cui al Reg. CE n. 320/2006;

Considerato che, con la sentenza di questa sezione n. 34412/2010 del 29.11.2010, è stato, altresì, affermato il principio secondo cui, una volta che l’alienazione a terzi del macchinario è stata effettuata con l’avvertimento che l’alienante aveva già beneficiato dell’aiuto, la circostanza che il terzo acquirente abbia utilizzato il macchinario e soprattutto abbia beneficiato a sua volta del medesimo contributo per lo stesso macchinario, non può legittimare la revoca da parte dell’AGEA del detto contributo nei confronti dell’alienante che aveva, appunto, posto in essere tutti i comportamenti e gli accorgimenti necessari al fine di una legittima e valida alienazione del macchinario, non rientrando nella sua disponibilità l’assicurare un comportamento conforme di un terzo;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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