Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 26-04-2011, n. 16317 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con sentenza del 20 gennaio 2010, il Gup del Tribunale di Torino ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a M.B., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2 lett. a), e art. 186 C.d.S., comma 7 – per essersi posto alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest – la pena, sospesa alle condizioni di legge, di un mese, giorni quattordici di arresto, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, e 700,00 Euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno e dissequestro e restituzione dell’autovettura alla cui guida l’imputato è stato sorpreso.

Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, che deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 7, in relazione al comma 1, lett. ) dello stesso articolo, nonchè all’art. 222 C.d.S., art. 240 cod. pen. e art. 445 cod. proc. pen., per avere il Gup disposto il dissequestro e la restituzione all’imputato dell’autovettura di cui egli si trovava alla guida al momento del fatto e per non averne disposto la confisca.

2- Deve preliminarmente rilevarsi che una delle due fattispecie contravvenzionali contestate all’imputato: quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. a) – che costituisce l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza alcolica – è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata, con L. 29 luglio 2010, n. 120, attraverso la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 e 2.000,00 Euro.

Si impone, quindi, sul punto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

A tale decisione consegue necessariamente la rideterminazione della pena inflitta per la residua fattispecie di cui allo stesso art. 186 C.d.S., comma 7 – rifiuto di sottoporsi all’alcol test – cui può procedere questa Corte (ex art. 619 c.p.p., comma 3) attraverso la semplice eliminazione della frazione di pena per la fattispecie depenalizzata, applicata dal giudice del merito in continuazione rispetto al più grave reato di cui al citato comma 7. E dunque, partendo dalla pena base di mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda prevista per detto reato dal giudice del merito, ridotta di un terzo, per le riconosciute attenuanti generiche, a mesi due ed Euro 1.000,00, e di un ulteriore terzo per la scelta del rito, si perviene alla pena di 40 giorni di arresto e 666,00 Euro di ammenda, sostituita la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 1.520,00.

Sui punti esaminati, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

3 – Quanto al ricorso proposto, ritiene la Corte che lo stesso debba essere respinto.

Se è vero, infatti, che il PG ricorrente afferma un esatto principio di diritto, allorchè sostiene che la confisca dell’auto debba necessariamente seguire, oltre che alla sentenza di condanna, anche alla pronuncia ex art. 444 del codice di rito, anche in virtù dell’espresso richiamo al comma 2, lett. c) contenuto nell’art. 186 C.d.S., comma 7 e di un’interpretazione della norma coerente sul piano logico, non potendo razionalmente consentirsi a chi venga sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica di eludere la sanzione più afflittiva e deterrente della confisca, sol rifiutando di sottoporsi ai previsti accertamenti;

se ciò è vero, dunque, altrettanto vero è che la confisca può essere disposta solo se l’auto, a bordo della quale il soggetto è stato sorpreso, sia di proprietà dello stesso, espressamente escludendo la legge che possa confiscarsi un veicolo che appartenga persona estranea alla violazione.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente, pur avendo correttamente individuato l’errore di diritto nel quale è incorso il giudice del merito, ha tuttavia omesso di allegare specialmente ( art. 581 c.p.p., lett. c)) la titolarità dell’auto in questione in capo all’imputato, di guisa che il ricorso dallo stesso proposto deve essere rigettato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., 2 e, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Per l’effetto, determina la pena per il residuo reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, in giorni quaranta di arresto ed Euro 666,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con Euro 1.520,00. Rigetta nel reso il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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