Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 638/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 409/2009, proposto da Addondi Giuliana, nella qualità di genitore di Buzzolan Andrea, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Foletto e Marzia Sheila Foletto, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Iannelli, in Venezia – Mestre, Via Costa n. 20/E;

CONTRO

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

L’Istituto Tecnico Industriale “De Pretto” di Schio (Vi), in persona del Preside pro tempore, non costituito in giudizio;

Il Consiglio di Classe Prima A dell’Istituto Tecnico Industriale “De Pretto” di Schio, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento del giudizio finale di non ammissione dello studente Buzzolan Andrea alla classe superiore prima A a.s. 2007/2008 espresso dal Consiglio di Classe dell’Istituto Tecnico Industriale “De Pretto”;

visto il ricorso, notificato il 16 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 5 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il referendario Stefano Mielli), l’avv. dello Stato Greco per la P.A. resistente;

nessuno comparso per la parte ricorrente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

che la ricorrente, esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, impugna il verbale n. 6 dello scrutinio finale della classe prima A dell’Istituto Tecnico Industriale De Pretto di Schio, con il quale lo studente è stato dichiarato non idoneo ad essere ammesso alla classe successiva;

che nella motivazione è precisato che il giudizio si fonda sulla carenza di preparazione attestata dalle discipline insufficienti e, in particolare, dal mancato recupero delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre nelle discipline di italiano e diritto ed economia;

che la difesa erariale, nel costituirsi in giudizio per l’Amministrazione intimata, eccepisce la tardività del ricorso che era stato peraltro notificato una prima volta, senza venire poi depositato, il 12 novembre 2008;

che l’eccezione è fondata e deve essere accolta con conseguente declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, in ragione della perentorietà dei termini di cui all’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

che le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile per tardività.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 409/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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