Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-04-2011, n. 16498 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del riesame, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei suoi confronti dal G.I.P. in sede per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere in concorso con il convivente P.F. illecitamente detenuto gr. 23 lordi di cocaina, corrispondenti a n. 9,58 dosi medie singole e in sede di perquisizione domiciliare di gr. 38,45 di hashish, corrispondenti n. 87,2 dosi medie singole.

Costei era stata monitorata a bordo di un’autovettura, guidata dal P., mentre s’i aggirava nei pressi di un bar, ritenuto punto nevralgico dello spaccio di stupefacenti nella periferia di (OMISSIS) e trovata in possesso della droga indicata in rubrica; altra droga era rinvenuta sotto il sedile lato passeggero e in sede di perquisizione domiciliare altro stupefacente e materiale idoneo al confezionamento di dosi veniva repertato. La donna ammetteva il possesso dello stupefacente per uso proprio e per spaccio, scagionando il P..

Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione la ricorrente ne denuncia la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), e per vizio di motivazione in riferimento alla valutazione dell’esigenza special preventiva della tutela della collettività.

Con il secondo motivo la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 275 c.p.p. e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione dei criteri di scelta della misura ed in particolare della adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare.

Con il terzo motivo denuncia la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5 in riferimento alla mancata trasmissione dei documenti contabili sequestrati dalla p.g. presso l’abitazione dell’indagata, dai quali poteva evidenziarsi una condotta diversa da quella contestata in atti, dal momento che ad essa l’ordinanza genetica faceva riferimento, quando menzionava la possibilità di modifica e/o trasferimento della disposta misura degli arresti domiciliari.

Il ricorso è inammissibile, perchè fondato su una rivalutazione delle risultanze processuali e non si confronta con i rilievi e le argomentazioni contenuti nel provvedimento impugnato.

Ed invero il Tribunale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni dell’adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare adottata, unica idonea a salvaguardare l’esigenza special-preventiva di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), esprimendo una motivata prognosi positiva di ricaduta nel reato da parte dell’indagata, e non mancando di rilevare, quanto al quadro indiziario, la inconferenza della omessa allegazione agli atti della documentazione rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare, destinata semmai a individuare i destinatari dell’attività di spaccio, già ampiamente provata dal rinvenimento dello stupefacente e dalle dichiarazioni confessorie dell’indagata.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *