T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 26-04-2011, n. 3602 Carenza di interesse sopravvenuta sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso la società Le cure cliniche moderne ha impugnato la nota della Regione Lazio del 1352004 relativa al sistema di remunerazione delle prestazioni di ricovero per acuti per gli anni 2001 e 2002 e la delibera dell giunta regionale del 682004, con la quale sono stati ridotte le percentuali di regressione tariffaria per gli anni 2001 e 2002, formulando una serie di censure di violazione di legge e di eccesso di potere;

si sono costituite la Regione Lazio e la ASL RM contestando la fondatezza del ricorso.

Sono stati proposti altresì motivi aggiunti avverso la nota della Regione Lazio del 27102004 che limitava la possibilità di accedere alla fattorizzazione per le case di cura che avessero in corso procedimento giurisdizionali.

Alla camera di consiglio del 1122004 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

Successivamente, in data 3112005, la società ricorrente inoltrava nota alla regione Lazio con la quale dichiarava di rinunciare al ricorso in epigrafe (R.G. 9939 del 2004) e ad altri ricorsi pendenti tra le parti.

Tale dichiarazione di rinuncia al ricorso è stata depositata nel presente giudizio in data 122011.

All’udienza pubblica del 642011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’art 84 del d.lgs. n° 104 del 272010 prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Nel caso di specie la rinuncia non risulta notificata alla controparte, almeno nel presente giudizio, risultando solo depositato presso la Regione Lazio il 3112005 l’atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, depositata presso la Segreteria del Tribunale il 122011.

Ritiene il Collegio che in mancanza della formalità previste dall’art 84 comma 3 debba procedersi ai sensi del comma 4 dell’art 84 che prevede che, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

Infatti, ai sensi dell’art. 84, terzo comma, d.lgs. n. 104 del 2010 la rinuncia al ricorso deve essere depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza, potendosi la stessa altrimenti apprezzare come indicativa della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla decisione della causa (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 02 febbraio 2011, n. 180).

Ai sensi dell’art. 84 comma 2, c.p.a. anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti del citato art. 84 (rectius, rituale notifica dell’atto di rinuncia), il giudice amministrativo può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 11).

Nel caso di specie non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, determinati dalla particolarità delle vicende in fatto.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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