Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-04-2011, n. 16497 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del PG, Dott. Riello Luigi per inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.F. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del riesame, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei suoi confronti dal G.I.P. in sede per il reato di cui all’art. 110 c.p. – D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere concorso con la convivente C.A. nella illecita detenzione di gr. 23 lordi di cocaina, corrispondenti a n. 9,58 dosi medie singole e di gr. 38,45 di hashish, corrispondenti n. 87,2 dosi medie singole, rinvenuti in sede di perquisizione domiciliare.

Costui era stato monitorato insieme con la C. a bordo di una autovettura da lui guidata, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del bar "(OMISSIS)", ritenuto punto nevralgico dello spaccio di stupefacenti nella periferia di (OMISSIS). In sede di perquisizione si rinveniva sulla persona della C. lo stupefacente indicato in rubrica, altro stupefacente veniva rinvenuto sotto il sedile anteriore lato passeggero; altra droga e materiale, idoneo al confezionamento di dosi, veniva rinvenuto in sede di perquisizione domiciliare.

Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione la ricorrente ne denuncia la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 273 c.p.p. e all’art. 274 c.p.p., lett. c), e per vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della gravità del quadro indiziario, essendo egli rimasto sempre estraneo alle vicende della coindagata, con la quale aveva in atto un semplice rapporto di coabitazione, nonchè alla valutazione dell’esigenza special preventiva della tutela della collettività.

Con il secondo motivo la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 275 c.p.p. e il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione dei criteri di scelta della misura ed in particolare della adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare.

Con il terzo motivo denuncia la nullità per violazione della norma processuale di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5 in riferimento alla mancata trasmissione dei documenti contabili sequestrati dalla p.g. presso l’abitazione dell’indagata, dai quali poteva evidenziarsi la prova, sconosciuta alla difesa, della sua estraneità ai fatti di causa.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare domiciliare, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente.

Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza dell’ipotesi criminosa contestata all’indagato e del ruolo offerto dal predetto nello svolgimento dell’attività criminosa.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il ruolo del P. fosse indicativo di un suo diretto coinvolgimento nell’attività di prelevamento dello stupefacente. Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8 non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziarie.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità sia in riferimento ala quadro indiziario che a quello cautelare.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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