Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-04-2011, n. 16495 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino, adito dall’indagato K.S. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p. annullava la misura cautelare della custodia in carcere inflitta al predetto con ordinanza in data 29-30/12/2010 dal G.I.P. in sede in ordine al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – per avere ceduto a tale B.F. gr. 10 di eroina – e ne disponeva l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

L’arresto faceva seguito ad un servizio di osservazione curato dal verbalizzante Bo., che aveva notato e poi riconosciuto nell’indagato la persona che si era avvicinata ad un autovettura in sosta e si era introdotto all’interno di essa, dopo aver parlato con il conducente e era stato visto cedere la droga alla B., che sedeva sui sedili posteriori.

In motivazione il giudice del riesame non riteneva sufficiente ai fini della valutazione della gravità indiziaria il riconoscimento dell’unico operante, che aveva osservato la vicenda, tanto più che:

1) la ragazza, cui era stata ceduta l’eroina non aveva riconosciuto l’indagato come lo spacciatore, pur mostrando di averlo considerato il mandante, 2) l’indagato non aveva danaro in suo possesso, 3) il numero di utenza cellulare indicato da una delle tre persone, F. E.G., che accompagnavano la donna nell’acquisto dello stupefacente, come quello dello spacciatore non corrispondeva a quello in possesso dell’indagato, 4) l’abbigliamento era diverso da quello indossato dallo spacciatore.

Contro tale decisione ricorre il P.M. presso quel Tribunale che nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia il mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che contrastava con le risultanze del verbale di arresto, con le dichiarazioni delle persone coinvolte nella condotta criminosa e con le risultanze del verbale di convalida. Secondo l’organo requirente aveva errato il Tribunale nello svalutare il riconoscimento dell’ispettore Bu. e nel valorizzare il mancato riconoscimento dello spacciatore, trascurando la circostanza determinante ai fini dell’individuazione del responsabile dell’azione criminosa che il F. aveva ordinato lo stupefacente a tale M., soggetto diverso dal "(OMISSIS)", incaricato della consegna, tanto vero che la stessa B. nelle sue confuse dichiarazioni aveva dimostrato di ritenere l’indagato il mandante della consegna, l’assenza di danaro sulla persona dell’arrestato non era rilevante, rientrando essa nell’organizzazione dell’attività criminosa ed era compatibile con una consegna del danaro proprio a M. avvenuta successivamente alla consegna.

La difesa dell’indagato ha depositato in data 9/4/2011 memoria difensiva, allegando nuova ordinanza del medesimo Tribunale del Riesame, che annullava successiva ordinanza del G.I.P., che aveva applicato una nuova misura cautelare per lo stesso fatto nei confronti dell’indagato.

Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su una rivalutazione delle risultanze processuali.

Nel caso in esame infatti il Tribunale ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativi, di cui in precedenza si è fatto cenno, delle ragioni del giudizio negativo sulla sussistenza della gravità del quadro indiziario, delineatosi a carico dell’indagato, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, sicchè la motivazione non appare sindacabile in sede di scrutinio di legittimità della decisione impugnata, tanto più che il ricorrente si limita sostanzialmente a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale investigativo.

Nulla aggiunge la memoria difensiva, che allega fatti ed eventi successivi all’ordinanza impugnata e come tali non valutabili in questa sede.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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