T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 26-04-2011, n. 3596 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierna ricorrente, già dipendente dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, inquadrata nella VI qualifica funzionale, transitava nei ruoli del Ministero del Tesoro ai sensi della legge n. 29 gennaio 1992, n. 58.

Con atto di diffida e messa in mora, in data 4 luglio 1997 chiedeva al predetto Dicastero di essere inquadrata a tutti gli effetti giuridici ed economici, in applicazione dell’art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980, nei profili propri della VII qualifica funzionale.

Non ottenendo riscontro alcuno, con il ricorso in epigrafe la R., deducendo violazione dell’art. 4, comma 8, della legge 11.7.1980, n. 312 ed eccesso di potere per disparità di trattamento, ha chiesto l’annullamento del silenziorifiuto tenuto dall’Amministrazione intimata sulla predetta diffida e l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nella VII qualifica funzionale, con i benefici ad essa conseguenti; oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive a far data dall’8.11.1988, data di pubblicazione nella G.U. della deliberazione della Commissione Paritetica del 28.9.1988 concernente la corrispondenza tra i profili professionali e le qualifiche del precedente ordinamento o, in subordine, dalla data di effettivo passaggio nella nuova amministrazione.

Si è costituita nel presente giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto nel merito.

Alla Pubblica Udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio deve valutare preliminarmente la questione dell’ammissibilità del ricorso, in quanto pregiudiziale rispetto all’esame del merito delle censure articolate dal ricorrente.

La ricorrente chiede l’annullamento del silenziorifiuto tenuto dall’Amministrazione intimata sulla diffida e l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nella VII qualifica funzionale, con i benefici ad essa conseguenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive, a far data dall’8.11.1988 o, in subordine, dalla data di effettivo passaggio nella nuova amministrazione.

L’originario inquadramento veniva operato dall’Amministrazione intimata all’atto del passaggio della ricorrente nei ruoli del predetto Dicastero, confermando l’inquadramento nella VI q.f. già posseduto nell’amministrazione di provenienza.

L’interessata, tuttavia, nel chiedere l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrata nella VII qualifica funzionale, previo annullamento del silenzio rifiuto dell’Amministrazione intimata, non ha impugnato il predetto atto di inquadramento nella VI qualifica funzionale, di cui assume l’illegittimità e da cui discende la lamenta lesione della sua posizione giuridica.

Il Collegio deve dunque ritenere la proposta azione di accertamento e di condanna inammissibile, non essendo stati rimossi i precedenti provvedimenti lesivi, rispetto ai quali l’istante non può vantare una posizione soggettiva di diritto, bensì di interesse legittimo.

Osserva infatti il Collegio che il disposto inquadramento costituisce atto autoritativo e non paritetico dell’Amministrazione, il cui contenuto poteva essere contestato solo con un’azione impugnatoria volta alla sua demolizione, azione da esercitare peraltro nel termine decadenziale di sessanta giorni stabilito dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034.

Constatata la mancata impugnazione dell’atto amministrativo di inquadramento, il Collegio non può quindi dare ingresso alla domanda di accertamento azionata, che presuppone la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo non riscontrabile nella specie.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile non potendo trovare ingresso le domande di accertamento del diritto alle differenze retributive e di condanna al pagamento delle stesse nonché dei danni asseritamente subiti.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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