Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-04-2011, n. 16494 Interesse ad impugnare Sentenza di non luogo a procedere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Gorizia dichiarava ai sensi dell’art. 425 c.p.p. non luogo a procedere nei confronti di B.P. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e disponeva trasmettersi gli atti all’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 75, D.P.R. cit..

Si contestava all’imputato di avere detenuto gr. 1,046 di eroina con un principio attivo di gr. 0,200, nonchè gr. 4,783 di cocaina con un principio attivo di gr. 1,286.

In motivazione il G.I.P. osservava che il quantitativo di droga repertata, nonostante la diversa tipologia, era compatibile con la destinazione ad uso personale, essendo l’imputato tossicodipendente, ed escludeva l’insorgenza di elementi, quali somme di danaro, appunti con cifre o nomi, sostanze da taglio, strumenti per la pesatura, tali da far ritenere che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio.

Tale decisione veniva impugnata dal Procuratore Generale con il mezzo dell’appello, poi convertito in ricorso, nel quale l’organo requirente, rilevando l’erroneità della formula assolutoria adottata dal giudice di primo grado, prospetta quella più corretta dell’assoluzione perchè il fatto non sussiste per l’assenza di prove della detenzione a fine di spaccio delle sostanze repertate.

Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

La giurisprudenza di questa Corte insegna che il ricorso del P.M., diretto ad ottenere l’esatta applicazione della legge processuale, anche se a favore dell’imputato deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell’interesse, da verificare in relazione alla idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Cass. Sez. Un. 25/6 – 17/7/2009 n. 29529 Rv. 244110).

Nel caso in esame tale verifica non può essere che negativa, non risultando un reale pregiudizio all’imputato dalla formula assolutoria, adottata dal giudice a quo perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, rispetto a quella suggerita dall’organo requirente, a nulla rilevando la disposta trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, conseguente per legge al possesso della droga, destinata ad uso personale.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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