T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 26-04-2011, n. 3591 Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente di essere ex dipendente già Dirigente della passata gestione sanitaria ENPDEP, cessata dal servizio ante 1.7.1994 e titolare di pensione integrativa a carico del Fondo interno di previdenza ENPDEP.

L’odierna deducente lamenta la mancata previsione nella delibera INPDAP n. 1794/94 – che riconosce dall’1.1.1994 ai dirigenti dell’Istituto l’indennità di funzione di cui all’art. 13 della legge n. 88/1989 limitatamente al 40% dello stipendio iniziale in godimento e con riferimento all’esercizio della sola funzione dirigenziale – di coloro che, come la sig.ra C., erano già cessati dal servizio.

Con il ricorso in epigrafe, reclama, pertanto, l’annullamento della predetta delibera INPDAP n. 1794/94, nella parte in cui non ne viene prevista l’applicazione anche ai dipendenti già cessati dal servizio e chiede altresì che venga dichiarato il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a norma dell’art. 30 del Regolamento per il Trattamento di Previdenza e di Quiescenza del personale a rapporto di impiego.

Deduce, al riguardo, i seguenti motivi di censura:

A) Violazione degli artt. 5 e 30 del Regolamento per il Trattamento di Previdenza e di Quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’ENPDEP. Violazione della deliberazione del Commissario straordinario dell’INPDAP 2.6.1994, n. 1794;

B) Violazione di legge; eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Si è costituito l’intimato Ente previdenziale che, con memoria difensiva, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso sotto il profilo della tardività e, nel merito, ne ha evidenziato l’infondatezza, chiedendone, pertanto, l’integrale rigetto.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 il Collegio ha trattenuto la causa a sentenza.

Va scrutinata con priorità la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo, non rilevando in proposito la circostanza che il difetto di giurisdizione del giudice adito non sia stato eccepito dall’Amministrazione resistente, posto che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (recante il Codice del processo amministrativo), "il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio" ogni stato e grado del processo amministrativo.

Sulla questione si è pronunciata reiteratamente la Corte di cassazione che ha osservato come, a seguito della costituzione presso l’Inps, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 75 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all’art. 47 l. 23 dicembre 1978 n. 833), di una gestione speciale ad esaurimento, per l’erogazione dei trattamenti, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali ed avvalsosi dell’opzione (prevista dallo stesso art. 75 del citato d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa anteriormente costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, le controversie aventi ad oggetto i trattamenti integrativi prima a carico del relativo fondo aziendale – traendo titolo, non più dal rapporto di pubblico impiego con l’ente ormai soppresso, nel quale il fondo speciale si inseriva, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l’Inps – sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non affidate espressamente ad altro giudice), anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. un., 18 giugno 1991, n. 6875; 28 ottobre 1993, n. 10706; 28 marzo 1998, n. 3303; 7 maggio 2002, n. 6491).

Ha osservato, invero, la Corte regolatrice che "l’elemento costitutivo della natura previdenziale di una determinata prestazione pecuniaria è desumibile non già esclusivamente dall’omologa funzione di quest’ultima, bensì dalla sussistenza del dato strutturale costituito dalla sua inerenza ad un rapporto giuridico distinto da quello di lavoro, ancorché connesso, sicché i trattamenti correlati appunto alla cessazione del rapporto di lavoro hanno, ciò nonostante, natura di retribuzione differita solo fino a quando la loro erogazione sia riferibile ad adempimento di obbligazioni proprie di tale rapporto, mentre dismettono la natura retributiva, per assumere quella previdenziale, conforme alla loro funzione, quando divengano – come è accaduto nel caso di specie, per effetto della descritta vicenda estintiva degli enti mutualistici – riferibili ad un centro autonomo di imputazione di un distinto rapporto."

Le superiori considerazioni possono essere spese anche con riferimento alla vicenda contenziosa che ne occupa, essendo controversa la disciplina dei Fondi integrativi in materia di forme di previdenza volontarie finalizzate alla erogazione di trattamenti pensionistici integrativi,

come gestiti, ormai, all’interno dell’INPDAP.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

Condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore dell’I.N.P.D.A.P. delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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