Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-04-2011, n. 16474

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. C.S., ritenuto responsabile di interruzione di pubblico servizio per aver chiuso con un lucchetto il cancello di ingresso di un edificio adibito ad istituto scolastico, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe.

2. Deduce vizio di motivazione in ordine all’accertamento della sua responsabilità e dell’effettiva interruzione del servizio derivante dalla chiusura dell’ingresso.

3. Nella memoria successivamente presentata rileva che il reato è estinto per sopravvenuta prescrizione.
Motivi della decisione

1. Tra i motivi esibiti nel ricorso, degno di trattazione in merito si presenta quello riguardante il mancato accertamento dell’effettiva interruzione del servizio a causa della condotta del ricorrente.

2. E’ infatti nella giurisprudenza di questa Corte l’insegnamento per cui ad integrare il reato di cui all’art. 340 c.p. non è sufficiente un qualsiasi disturbo al buon andamento dell’attività, ma si deve trattare di una interferenza tale da recare un effettivo danno all’amministrazione e all’utente.

Sotto questo profilo occorrerebbe allora interrogarsi se dal punto di vista dell’argomentazione sia sufficiente quanto assume la sentenza impugnata di ritenere il delitto integrato, nonostante il gesto del C. abbia avuto effetti "sia pure di sole poche ore". 3. Sennonchè a questo esame (che in tesi potrebbe condurre, a tutto concedere, a un annullamento con rinvio per una più approfondita valutazione) si frappone l’obbligo di immediata declaratoria dell’avvenuta prescrizione del reato, contestato come commesso il (OMISSIS).

4. E in questo senso è il dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *