T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 26-04-2011, n. 3587 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 3 ottobre 2010 e 3 depositato il 15 successivo la "Prima compagnia degli Arceri della città di Firenze" ha impugnato la delibera della Giunta Nazionale del CONI del 24.6.2010 con la quale è stato respinto il ricorso avverso l’esclusione della ricorrente dal riparto del 5 per mille ex D.M. 2.4.2009, nonché la precedente deliberazione di esclusione del 17.3.2010 ed ogni atto connesso.

L’esclusione è stata motivata dal fatto che la ricorrente non può considerarsi una associazione sportiva dilettantistica, essendo costituita in società di capitali.

Parte ricorrente censura detta motivazione, contenuta sia nell’atto di esclusione che nel rigetto del ricorso gerarchico, assumendo in buona sostanza che l’art. 90 comma 1 della legge 289/2002 equipara ai fini tributari le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro alle associazioni sportive dilettantistiche.

Costituitosi il CONI ha precisato che sia il D.M.1.4.2009 che l’art. 63 della legge n. 133/2008 fanno riferimento espresso alle sole associazioni sportive dilettantistiche; infatti la normativa esclude le società di capitale che, seppur senza fini di lucro, svolgono a tutti gli effetti attività commerciale e possono disporre di proprie risorse finanziarie secondo le logiche e gli strumenti delle società di capitali; esclude poi il CONI che le disposizioni riguardanti il riparto del 5 per mille abbiano natura tributaria.

Con ordinanza n. 4839/2010 il TAR ha accolto l’istanza cautelare, che è stata però riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con motivata ordinanza n.446/2011.

Parte ricorrente insiste con memoria nella propria tesi, producendo un documento dal quale risulterebbe che alcune società di capitali sono state ammesse al riparto del 5 per mille.

Il CONI con memoria ha insistito nella propria tesi.

Tanto premesso il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Come sostenuto dal Consiglio di Stato nell’ordinanza sopra indicata, in primo luogo la lettera della legge (art. 63 bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge n. 133/2008) si riferisce esplicitamente alle sole associazioni sportive dilettantistiche, non facendo menzione delle società;

inoltre la stessa ratio della normativa è chiaramente improntata a favorire esclusivamente quelle compagini che non possono contare sugli ordinari strumenti finanziari delle società di capitali; trattasi di normativa di favore, in quanto prevede contributi pubblici, che deve essere letta secondo principi di stretta interpretazione con esclusione di ogni interpretazione analogica.

Peraltro è anche da escludere che la normativa in esame abbia natura tributaria – trattandosi al contrario di contributi pubblici – talché non può ritenersi applicabile alla fattispecie l’art. 90 comma 1 della legge n. 289/2002.

Eventuali errori commessi dall’Amministrazione nell’ammettere società di capitali non possono certo giustificare una diversa interpretazione delle norme, e dovranno essere emendati.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore del CONI delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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