Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 27-04-2011, n. 16471

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le in persona del Dr. Riello Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ricorre personalmente per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha applicato nei suoi confronti la pena per i reati di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7; artt. 337, 582 e 585 c.p., secondo la concorde richiesta delle parti, e ne denuncia la nullità per violazione della legge processuale, sostenendo che, contrariamente all’accordo raggiunto, era stata disposta la confisca del veicolo, in assenza di rituale sequestro, e non più nella materiale disponibilità dell’imputato, richiamando sul punto la norma di cui all’art. 445 c.p.p., comma 1 che a sua volta fa formale rinvio all’art. 240, comma 2, che limita il potere del giudice di confisca alle sole cose, che abbiano carattere intrinsecamente criminoso o che costituiscano prezzo del reato con conseguente esclusione delle previsioni di confisca obbligatoria, contenute in leggi speciali.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura, che rivela pure assenza di interesse alla decisione.

Ed invero se da un lato la confisca del veicolo è incontestabile perchè consegue obbligatoriamente ex art. 186 C.d.S., comma 7 alla condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza in presenza del rifiuto a sottoporsi all’accertamento qualitativo di cui al cit. art., comma 3, dall’altro il ricorrente non ha nessun interesse a contestare la mancanza di un verbale di sequestro del veicolo sotto il profilo della indisponibilità di esso in capo all’autore del reato, essendo tale evento comunque impedito dal disposto sequestro delle targhe e del libretto di circolazione, come da verbale in atti.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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