Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16545 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’assise di Parma ha rigettato de plano l’istanza avanzata nell’interesse di R. S., volta all’annullamento della precedente ordinanza 15.5.2009, con la quale era stata rigettata la richiesta del Pubblico ministero di applicazione di condono sulla pena (dell’ergastolo con isolamento diurno) inflitta con sentenza 23.4.2008 di quella stessa Corte d’assise, per duplice omicidio, vilipendio di cadavere, rapina a e furto aggravati, commessi il (OMISSIS), richiesta dal Pubblico ministero; alla applicazione, per conseguenza, del condono di cui alla L. n. 241 del 2006, sulla sanzione dell’isolamento diurno a lui applicata a corredo della pena dell’ergastolo.

A ragione, qualificata la richiesta come nuova e diversa istanza rispetto a quella del Pubblico ministero respinta, osservava che l’isolamento diurno era stato applicato quale pena a titolo di continuazione per il secondo delitto punibile con l’ergastolo e che non poteva essere pertanto oggetto di condono, neppure parziale e previa scissione del cumulo.

2. Ricorre il R. a mezzo del difensore avvocato Stefano Molinari, che denunzia:

2.1. l’ordinanza impugnata aveva in realtà deciso su atto proposto da R.S. quale opposizione-impugnazione del precedente provvedimento di rigetto della richiesta di condono avanzata dal Pubblico ministero; avrebbe dovuto pertanto procedere a seguito di contraddittorio, nelle forme previste dall’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, non già, come era avvenuto, in camera di consiglio senza alcun previo avviso alle parti;

2.2. l’isolamento diurno era stato applicato quale sanzione penale temporanea per i reati satelliti ed era pertanto suscettibile d’indulto.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Deve anzitutto essere chiarito che con precedente provvedimento la Corte d’assise aveva respinto de plano la richiesta del Pubblico ministero che sollecitava l’applicazione dell’indulto sulla "pena" irrogata con la sentenza di condanna. La Corte d’assise aveva giustificato il rigetto osservando che si trattava di condanna all’ergastolo e che la pena perpetua non era oggetto d’indulto. Il condannato aveva, tempestivamente, sollecitato l’annullamento di tale provvedimento precisando che la pena era dell’ergastolo e dell’isolamento diurno e chiedendo quindi l’applicazione dell’indulto sul solo isolamento diurno. Non è esatto perciò, neppure testualmente, quanto affermato dalla Corte d’assise, che quella del condannato era una autonoma e "diversa" richiesta. Si trattava invece, all’evidenza di una opposizione proposta a mente dell’art. 667, comma 4, richiamato dall’art. 672 c.p.p., comma 1, la richiesta di "annullamento" andando intesa come richiesta di revoca, nella quale solo il petitum veniva ridimensionato.

Il giudice dell’esecuzione non poteva, di conseguenza, decidere una seconda volta de plano, ma avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 666 c.p.p..

L’ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio, per nuovo esame, a seguito di nuovo giudizio nelle forme di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3 e seguenti, alla Corte d’assise di Parma.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’assise di Parma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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