Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2011, n. 16253 Categoria, qualifica, mansioni Radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 10 luglio 1998 C.M., premesso di essere dipendente postale inquadrato in area operativa e di essere stato applicato da febbraio 1993 a febbraio 1994 presso l’agenzia di (OMISSIS), dove aveva svolto le mansioni di cassiere e di direttore di turno, chiedeva al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il suo diritto ad essere inquadrato in area quadri di secondo livello, a decorrere dal 1 aprile 1994, ovvero dal 26 maggio 1995 (corrispondente al termine di sei mesi dalla data di stipula del contratto collettivo), e di condannare l’Ente Poste al pagamento delle relative differenze retributive.

2. Si costituiva l’Ente convenuto, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. per il periodo precedente alla stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e la non spettanza del richiesto inquadramento in base alle previsioni di tale contratto.

3. Con sentenza del 31 maggio 2005 il Tribunale accoglieva la domanda del dipendente riconoscendone il diritto all’inquadramento in area quadri di secondo livello dal 26 maggio 1995 e condannando l’Ente Poste al pagamento delle differenze retributive da tale epoca, ma la decisione, appellata dalla s.p.a. Poste Italiane sulla base delle medesime deduzioni svolte in primo grado, veniva riformata dalla Corte d’appello di Bari, che, con la sentenza qui impugnata, rigettava la domanda attorea.

3.1. In particolare, i giudici di gravame osservavano che le previsioni dell’area operativa (art. 43 del c.c.n.l.), non derivanti automaticamente da una mera trasposizione delle categorie quarta, quinta e sesta del pregresso ordinamento, riguardavano essenzialmente compiti tecnico – esecutivi e non includevano la conduzione di unità organizzative, che era riconducibile invece all’area quadri di secondo livello; nella specie era risultato che il C. non aveva avuto alcuna responsabilità di gestione di unità organiche, essendosi occupato, esclusivamente, del settore della locazione degli immobili all’interno di un’unica struttura, a contatto con altri lavoratori di pari livello, addetti ad altra attività, essendo gerarchicamente sottoposto ai responsabili dell’ufficio con qualifica di quadro di secondo livello e al direttore di filiale; anche a prescindere dalla mancanza della predetta responsabilità di gestione, il dipendente non aveva, comunque, dimostrato neanche di avere svolto le mansioni, da lui dedotte, di significativa importanza con facoltà di iniziative nell’ambito delle direttive gestionali.

4. Per la cassazione di tale decisione il C. ricorre deducendo due motivi di impugnazione. La società Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la sentenza impugnata abbia posto come requisito imprescindibile, per l’inquadramento nell’area quadri di secondo livello, la conduzione e controllo di unità organizzative, mentre, in realtà, in base alle previsioni contrattuali, era sufficiente lo svolgimento di funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nell’ambito di direttive gestionali.

2. Con il secondo motivo si lamenta che, in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente, se ne sia esclusa la rilevanza – ai fini dell’inquadramento reclamato – senza un adeguato esame delle risultanze istruttorie e, fra l’altro, ritenendo, erroneamente, che fosse necessario anche il potere di firma.

3. L’esame congiunto dei motivi rivela l’infondatezza del ricorso, se pure la motivazione della sentenza impugnata merita di essere integrata e corretta in qualche profilo.

3.1. La declaratoria contrattuale – art. 44 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti postali (puntualmente depositato dal ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c.) – consente alla Corte, nell’ambito dell’interpretazione diretta imposta dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006), di ribadire l’orientamento consolidato, già espresso mediante il controllo "indiretto" (ex art. 1362 e segg. c.c.) dell’interpretazione adottata dai giudici di merito, secondo cui, a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro: a) l’attività dell’area operativa era normalmente esecutiva o tecnica, ma non in via esclusiva, potendo accadere che a dipendenti di tale area fossero affidate anche le mansioni di gestione e controllo di unità organiche di minore rilevanza (cfr. Cass. n. 10369 del 2001);

b) in particolare, i dipendenti che prima della privatizzazione erano responsabili di piccoli uffici postali andavano inquadrati nell’area operativa, mentre rivestivano la qualifica di quadro, di primo e di secondo livello; i responsabili di medi e grandi uffici postali, alla stregua della competenza minore richiesta agli appartenenti all’area operativa, rispetto a quella propria dei quadri (cfr. Cass. n. 16287 del 2004);

c) era conforme ai canoni di cui agli art. 1362 e segg. c.c. l’interpretazione dell’art. 44 del c.c.n.l. nel senso che, in caso di dipendenti preposti ad unità organizzative, il presupposto dell’inquadramento nell’area quadri di secondo livello era che la conduzione e il controllo interessasse unità, o parti di esse, di media rilevanza, dovendosi riferire il requisito della media rilevanza anche all’unità organizzativa", oltre che alla "parte di essa" (cfr. Cass. n. 18164 e n. 2408 del 2003, e altre conformi).

3.2. Alla stregua di tali principi la decisione impugnata ha correttamente escluso il diritto al superiore inquadramento per il profilo della preposizione ad una unità organizzativa, o parte di essa, essendosi accertato che questi non aveva svolto mansioni di conduzione o di controllo di unità organizzative, neanche di rilevanza minore, avendo invece espletato, nel periodo oggetto della controversia, esclusivamente funzioni interne nell’ambito di un’unica struttura.

3.3. L’inquadramento nell’area quadri di secondo livello non poteva essere riconosciuto neanche in relazione alla preposizione a funzioni di significativa importanza, con facoltà di iniziative nell’ambito delle direttive gestionali, secondo la distinta previsione dell’art. 44 cit. (previsione alternativa e autonoma rispetto a quella di preposizione alla conduzione e controllo di unità organizzative, in ciò dovendosi correggere la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c.). L’accertamento di fatto della Corte d’appello è, invero, nel senso che il ricorrente non era preposto, con propria responsabilità, ad alcuna funzione, non avendo facoltà di iniziative e svolgendo solo compiti interni, di "istruttoria", analoghi ad altri colleghi di area operativa che si occupavano di altri settori, essendo sottoposto al controllo gerarchico dei responsabili dell’ufficio e del direttore di filiale; e ciò, anche a prescindere dalla rilevanza, o meno, di eventuali poteri di firma, configura una posizione incompatibile con quella delineata nella declaratoria propria dell’area quadri di secondo livello. Nè, d’altra parte, può ritenersi ammissibile, in questa sede di legittimità, la contrapposizione di una diversa ricostruzione in fatto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, trattandosi di accertamento riservato al giudice del merito.

4. In conclusione il ricorso è respinto. Il ricorrente va condannato, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 22,00 per esborsi e in Euro tremila/00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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