Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2011, n. 16251 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di T.D., proposta nei confronti della Fondazione Italiana per la Fotografia, avente ad oggetto: il riconoscimento della natura subordinata dell’attività lavorativa svolta in favore di detta Fondazione dall’11 dicembre 1992 al 31 maggio 2006 con mansioni di responsabile mostre ed inquadramento nel livello Q1; la nullità del contratto a progetto stipulato, sempre, con la nominata Fondazione, in data 1 febbraio 2006; l’illegittimità del recesso intimato alla scadenza del contratto a progetto con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di cui alla tutela reale o obbligatoria; la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 148.521,40.

La predetta Corte riteneva, innanzitutto, che l’atto sottoscritto in data 6 giugno 2006 integrava gli estremi di vera e propria rinuncia, non impugnata nei termini di cui all’art. 2113 c.c., limitatamente al contratto a progetto e tanto perchè la lettura dell’atto nonchè le dichiarazioni rese davanti al primo giudice non consentivano di definirlo quale quietanza a saldo.

Assumeva, poi, la Corte territoriale che l’attività svolta dalla ricorrente in favore della Fondazione nel periodo dall’11 dicembre 1992 al 31 maggio 2006 non era qualificabile di natura subordinata, in quanto, ancorchè il contenuto particolare ed altamente qualificato della prestazione stessa presupponeva un attenuazione del potere gerarchico, la compenetrazione organica derivante dalla sua qualità di componente del consiglio di Amministrazione della Fondazione escludeva un vincolo di tal genere.

Avverso questa sentenza la T. ricorre in cassazione sulla base di sei censure.

Resiste con controricorso la Fondazione.

Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale ha rinunciato al ricorso nei confronti della resistente che ha vistato la rinuncia.

Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Nulla deve disporsi per le spese a norma dell’ultimo comma del richiamato art. 391 cod. proc. civ..
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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