Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza 14.3.2008 del Tribunale di Crotone, che aveva condannato B.C.D. alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, relativamente a fatto commesso, allontanandosi dal luogo del soggiorno obbligato, il (OMISSIS).
Osservava, a ragione, che la misura della sorveglianza speciale era stata imposta al B. con Decreto del 6 – 11 giugno 1996, ma essendo seguiti periodi di detenzione, all’imputato era stato notificato soltanto in data 27.12.2006 il verbale di risottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, assieme a nuova carta precettiva, con specifica indicazione che il periodo di sottoposizione, al netto delle sospensioni, era ancora di 11 mesi e 3 giorni e che la misura avrebbe avuto dunque termine il 30.11.2007.
Nè poteva addivenirsi, secondo la Corte d’appello, alla tesi del ricorrente, secondo cui la misura di prevenzione, sospesa nei periodi di detenzione, riprendeva automaticamente vigore ogni volta che il sottoposto era scarcerato, tale principio potendo essere riferito alla mera sorveglianza speciale, non alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per la quale esecuzione era necessaria una nuova consegna della carta precettiva.
2. Ricorre l’imputato a mezzo del difensore, avvocato Giuseppe Barbuto, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1.a. violazione della legge sostanziale, sull’assunto che nessuna delle norme disciplinanti la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno legittima l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello, quanto a necessità di un provvedimento di polizia che notificasse al sottoposto la ripresa della misura e la risottoposizione all’obbligo di soggiorno;
la giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata era stata superata da altra più recente e più attenta ai profili testuali e sistematici; anche nel caso in esame tutte le prescrizioni imposte al ricorrente erano già indicate nel decreto a lui notificato;
2.1.b. violazione della legge sostanziale e difetto di motivazione, perchè in ogni caso la carta precettiva risultava già consegnata al ricorrente all’atto della notifica del decreto, e nessuna disposizione ne imponeva il rinnovo;
2.2. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, perchè la convinzione del ricorrente che fosse cessata l’applicazione della misura era confortata dalle sentenze di proscioglimento emesse, per tale ragione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone e, cadendo su fatto costituente la fattispecie contestata, non poteva essere ignorata dalla Corte d’appello al fine di escludere il dolo.
3. Con memoria in data 13.3.2011 la difesa ha indicato ulteriore giurisprudenza di legittimità conforme alla tesi in diritto sostenuta nel primo motivo di ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
Giurisprudenza più recente rispetto a quella citata nel provvedimento impugnato, ma oramai pienamente consolidata e come tale giustamente evocata dal ricorrente, pienamente condivisa dal Collegio, ha chiarito che anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno comincia a decorrere con la notificazione del relativo decreto all’interessato, dovendo escludersi che la stessa abbia inizio con la consegna della cosiddetta carta precettiva da parte degli organi di polizia (Sez. 6, n. 2719 del 16.12.2008, Rv. 242691, De Rosa e conformi: Sez. 1, n. 13619 del 11/03/2009; Sez. 1 n. 45833 del 21.12.2010; Sez. 1 n. 3473 in data 8.1.2010; Sez. 1, Sentenza n. 7783 del 21.11.2008, tutte relative a prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), segnalando come tale assunto trovi inequivoca conferma nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, che non attribuisce efficacia sospensiva all’eventuale ricorso, così disponendo l’immediata operatività del decreto impositivo a far tempo dalla sua comunicazione all’interessato e come non abbia senso, comunque, invocare la mancata consegna della carta precettiva (recte "di permanenza", art. 5, u.c., L. cit.), quando i precetti, compreso l’obbligo d dimora, sono, come di regola e come è nel caso in esame, già tutti contenuti nel decreto notificato con il verbale di sottoposizione (Sez. 1, n. 11813 del 05/03/2009, Rv.
243489, D’Amico).
2. Nella situazione la stessa Corte d’appello riconosce che l’imputato aveva sin dal 1996 ricevuto la notifica del decreto impositivo, completo d’ogni prescrizione, aveva quindi subito delle detenzioni a seguito delle quali gli era stata notificato un atto di "risottoposizione" agli obblighi non coincidente con la data di scarcerazione e comunque non comprendente il periodo o i periodi intercorsi tra la detenzione o le diverse detenzioni e dopo ogni rimessione in libertà. Erroneamente ha dunque conferito valore costitutivo dello stato di sottoposto agli obblighi imposti con la misura del 1996, datandone da esso la nuova decorrenza, a tale atto, che non è tipizzato nè previsto da alcuna norma e che, pur lodevolmente ispirato ad esigenze di conoscenza, resta affidato a tempi e discrezionalità amministrativa e non può di conseguenza avere efficacia derogatoria rispetto alle previsioni legislative.
3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata.
Dalle decisioni di merito non emerge tuttavia nessuna ricostruzione certa dei tempi trascorsi in libertà dall’imputato dopo la notifica del decreto impositivo, tale da consentire a questa Corte di verificare l’assunto difensivo, secondo il quale il periodo di sottoposizione doveva considerarsi già scaduto al momento del fatto contestato. Nè può, ovviamente, la Corte di cassazione procedere autonomamente a tale verifica, non avendo accesso agli atti probatori (per altro neppure allegati o specificamente individuati nel ricorso).
L’annullamento non può dunque che essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, perchè proceda a nuovo giudizio rivalutando gli atti alla luce del principio che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno comincia a decorrere con la notificazione del relativo decreto all’interessato e in caso di interruzione dovuta alla detenzione riprende a decorrere dalla scarcerazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
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