T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 1052 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 3.3.2010 il signor C.Z. ha presentato istanza al resistente Comune per ottenere l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico circostante il chiosco sito in Viale Brianza, di cui è titolare in forza di licenza PG 150158/2010.

In particolare egli ha richiesto di poter collocare tende solari, faretti, tavoli, sedie e paraventi, in uno spazio di 15/20 mq. esistente tra il chiosco e il bordo spartitraffico.

In data 18.6.2010 il Comune ha risposto che "la zona stazione centrale e limitrofe è attualmente considerata ad alto rischio in materia di sicurezza e ordine pubblico e che la tipologia di per sé del chiosco bar costituisce nelle ore notturne un grave problema di sicurezza pubblica, rappresentando di fatto un punto di aggregamento anche per soggetti dediti ad illecite attività".

La predetta nota, indirizzata al ricorrente, concludeva con un "parere negativo", e si autoqualificava quale "provvedimento" nei confronti del quale era ammesso ricorso nel termine di decadenza.

L’interessato ha replicato in data 21.7.2010, affermando che Viale Brianza sarebbe arteria di scorrimento veloce dove non si verificherebbero assembramenti di persone dedite ad attività illecite, anche perché il parterre centrale sarebbe dedicato alla sosta di veicoli e non vi sarebbero giardinetti o altre aree in cui sostare.

In data 16.11.2010 il Comune, dopo aver richiesto un nuovo parere alla Polizia locale in data 29.7.2010, confermava il parere negativo in precedenza comunicato.

Con il presente ricorso l’istante ha domandato che, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, il Tribunale ordini che sia emesso un provvedimento di accoglimento della vista richiesta, o in subordine l’annullamento dei predetti pareri, per travisamento dei fatti, stante l’inesatta valutazione dei presupposti.

Il ricorso è inammissibile, rispetto alla domanda proposta in via principale, ed infondato rispetto a quella proposta in via subordinata.

Il Comune, infatti, non è rimasto inerte sulla prodotta domanda, ma si è negativamente espresso in due occasioni, esperendo anche una nuova istruttoria.

La domanda di annullamento dei predetti "pareri" non può in ogni caso essere accolta.

L’Amministrazione ha motivato il diniego sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali, espresse "in materia di sicurezza e ordine pubblico"; il ricorrente si è per contro limitato a negare la possibilità di assembramenti di persone dedite ad attività illecite, senza apportare alcun specifico elemento probatorio. Il fatto è stato comunque oggetto di una duplice istruttoria da parte della Direzione centrale della Polizia Locale e Sicurezza.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio in considerazione degli ampi margini di discrezionalità di cui gode l’Amministrazione in materia.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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