T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 1051 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

idi, avvocato dello Stato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il presente ricorso ha ad oggetto il diniego tacito formatosi sulla domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, inerenti a un’ispezione svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti della ricorrente, all’epoca dei fatti impresa partecipante al seguito della manifestazione sportiva ciclistica "Giro d’Italia".

L’interessata aveva motivato la propria domanda, manifestando l’intenzione di agire in giudizio contro coloro che avevano arrecato pregiudizio alla sua immagine, anche attraverso sollecitazioni miranti a promuovere la predetta ispezione; il giudizio civile, peraltro, sarebbe attualmente pendente.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notifica ai controinteressati e richiedendone la reiezione nel merito.

Detta eccezione, sollevata richiamando l’art. 116, comma 1 c.p.a. va tuttavia respinta.

L’art. 3, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, prevede, infatti, che "fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione": ne consegue che, in coerenza con l’art. 15 della L. 11 febbraio 2005 n. 15, l’onere di eventuale integrazione del contraddittorio compete all’Amministrazione cui la domanda di accesso sia stata rivolta (Consiglio Stato Sez. VI 30 luglio 2010, n. 5062).

Nel merito il ricorso è fondato.

Diversamente da quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, nell’istanza di accesso è stato fatto espresso riferimento sia al fatto che "da notizia provenienti da operatori RCS" l’Azienda Monopoli di Stato avrebbe richiesto al Comando della G.d.F. di effettuare controlli, sia alla necessità di accedere ai documenti per la tutela degli interessi dell’istante in giudizio: il che è sufficiente a rendere ragione della richiesta di accesso.

Per quanto concerne la natura degli atti richiesti, deve richiamarsi l’art. 22, comma 1, lett. d) della L. 7.8.1990, n. 241, secondo cui il diritto di accesso è ammesso anche nei confronti di documenti interni.

La prodotta domanda doveva, pertanto, essere accolta in applicazione dell’art. 24, comma 7 della richiamata L. n. 241 del 1990, secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", restando esso legittimamente limitato nel solo caso "di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari" a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Né può essere invocato nella specie il D.M. 29.12.1996, n. 603, il cui art. 4 esclude, infatti, l’accesso solo per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

In conclusione, in presenza di un interesse qualificato da parte del soggetto, che subisce un procedimento di controllo o ispettivo, deve essere riconosciuto il diritto a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di detto procedimento (Consiglio Stato Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081; Sez. VI, 25.6.2007, n. 3601).

Il ricorso va dunque accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese forfetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *