Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 26-07-2011, n. 16245 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1890/2009 il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce, adito all’associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale della nazione "Italia Nostra", ha annullato il provvedimento della Regione Puglia in data 10 ottobre 2008, con il quale la s.r.l. Wind Service era stata autorizzata a realizzare in (OMISSIS) un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Su gravame della s.r.l. Wind Service, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2756/2010, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. A tale conclusione il giudice di appello è pervenuto ritenendo tra l’altro (per quanto rileva in questa sede):

che la Soprintendenza archeologica, "non sussistendo alcun vincolo archeologico … non era da annoverare tra le amministrazioni da invitare alla conferenza di servizi"; che "non si vede in quale, sia pur ridotta misura, l’impianto di aerogeneratori per la risorsa energetica eolica possa determinare un nocumento alla presenza di miti e leggende"; che i macchinari da installare "determinano solo una superficiale sovrastruttura senza alterare in modo significativo il paesaggio esistente, per cui nella specie non era necessario alcun provvedimento di compatibilità paesaggistica".

Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’associazione "Italia Nostra", in base a un motivo. Si sono costituiti con controricorsi la s.r.l. Wind Service e il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi. Non hanno svolto attività difensive in questa sede gli altri intimati. Sono state presentate memorie dall’associazione "Italia Nostra" e dalla s.r.l. Wind Service.
Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso l’associazione "Italia Nostra" deduce che il Consiglio di Stato è incorso in "eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei poteri dell’Amministrazione", in primo luogo per aver ritenuto che la Soprintendenza archeologica non dovesse essere invitata alla conferenza di servizi indetta per l’esame dell’istanza di autorizzazione presentata dalla s.r.l. Wind Service, così indebitamente sostituendo con una propria diversa valutazione quella compiuta dalla Regione, la quale in realtà, in base a un apprezzamento discrezionale ad essa riservato, aveva convocato tale organo alla conferenza stessa, ma tardivamente, in tempo non utile a consentirgli di essere presente.

La censura va disattesa.

Con la decisione impugnata non sono stati superati i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, poichè il giudice a quo ha svolto sull’atto in questione un sindacato esclusivamente di legittimità e non di merito, utilizzando il parametro non dell’opportunità o della convenienza, ma della conformità al diritto: ha ritenuto che la conferenza di servizi si fosse svolta validamente, poichè l’assenza di vincoli archeologici nella zona destinata all’installazione dell’impianto eolico escludeva la necessità di chiamare a parteciparvi la Soprintendenza. Che invece quest’ultima (anche in mancanza dei vincoli suddetti, ma data l’esistenza in loco di un sito megalitico che aveva dato luogo a miti e leggende) dovesse essere ugualmente considerata come una delle "amministrazioni interessate", da convocare tempestivamente a pena altrimenti dell’illegittimità delle determinazioni della conferenza, è un assunto della ricorrente la cui ipotetica fondatezza consentirebbe semmai di ravvisare, nella decisione impugnata, un error in iudicando, che non può costituire idonea ragione di una pronuncia di cassazione, stanti i limiti del controllo consentito a questa Corte dall’art. 362 cod. proc. civ. sulle decisioni del Consiglio di Stato. Per o stesso motivo non possono avere ingresso in questa sede le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente a proposito di ciò che nella decisione impugnata si è rilevato circa l’inidoneità della costruzione dell’impianto eolico sia a determinare un nocumento ai miti e leggende (peraltro non provati) che si tramanderebbero in loco, sia a comportare una modifica rilevante del paesaggio: si tratta anche in questo caso di accertamenti relativi ai presupposti richiesti ai fini dell’applicabilità delle norme che l’associazione "Italia Nostra" assumeva essere state violate nel procedimento concluso con l’adozione dell’autorizzazione rilasciata alla s.r.l. Wind Service, sicchè va esclusa in radice la configurabilità del vizio di eccesso di potere giurisdizionale denunciato dall’associazione "Italia Nostra" (cfr., tra le altre, Cass. s.u. 22 dicembre 2003 n. 19664).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. La soccombenza della ricorrente comporta la sua condanna a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per la s.r.l. Wind Service in 200,00 Euro, oltre a 3.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi in 200,00 Euro, oltre a 2.700,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate per la s.r.l. Wind Service in 200,00 Euro, oltre a 3.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per il consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi in 200,00 Euro, oltre a 2.700,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

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