T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 1050 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti Sindacati hanno impugnato la delibera indicata in epigrafe, con la quale sono state stabilite le modalità per costituire il Comitato Consultivo Zonale di cui all’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, e, in particolare, per aver disatteso il suo art. 26.

Deve tuttavia prescindersi dall’esame dei dedotti motivi, facendo difetto nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo.

I ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 26 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ma il comma 3 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie, promosse da organizzazioni sindacali relative alle "procedure di contrattazione collettiva".

La nozione di "procedure di contrattazione collettiva" non può essere intesa in senso restrittivo, atteso che devoluzione di tali controversie alla giurisdizione del giudice ordinario trova fondamento nell’esistenza dei diritti soggettivi implicati nelle vicende dell’autonomia contrattuale collettiva (Cass. SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3145); ne consegue che, in sede di giurisdizione generale di legittimità, non possono essere conosciute le questioni relative all’interpretazione, inadempimento o nullità di contratti, nè individuali nè collettivi (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22 aprile 2004, n. 1470).

Non è in proposito pertinente la sentenza richiamata del difensore delle ricorrenti nel corso dell’udienza pubblica (T.A.R. Lazio 28.12.2010, n. 38892) trattandosi di una revoca di finanziamenti per la mancata realizzazione dei progetti cui essi erano stati condizionati, e dunque di una vicenda radicalmente differente da quella oggetto della presente controversia.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario, presso il quale il presente giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 comma 2 c.p.a.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, in relazione alle oggettive incertezze che connotano il riparto di giurisdizione nella materia del pubblico impiego.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, assegnando il termine perentorio indicato in motivazione per la riassunzione del processo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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