Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 26-07-2011, n. 16244 concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ubordine rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Provincia di Torino, previo espletamento di una istruttoria in concorrenza tra i progetti di derivazione di acqua per produzione di energia elettrica dal rio (OMISSIS), presentati da P. L. e da P.F., ha rilasciato a quest’ultimo la relativa concessione.

L’altro aspirante ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento e degli atti preparatori e consequenziali al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che con sentenza del 22 marzo 2010 ha respinto la domanda e ha estromesso dal giudizio il Corpo forestale dello Stato, l’Autorità di bacino del fiume Po e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte.

Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.L., in base a cinque motivi. Si sono costituiti con controricorsi P.F. e la Provincia di Torino. Non hanno svolto attività difensive in questa sede gli altri intimati. F. P. ha presentato una memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso P.L. lamenta che il Corpo forestale dello Stato, l’Autorità di bacino del fiume Po e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte sono stati erroneamente estromessi dal giudizio: afferma che erano amministrazioni interessate al procedimento concluso con fatto impugnato, in quanto invitate a partecipare alla conferenza di servizi indetta per la valutazione comparativa degli impatti ambientali rispettivamente derivanti dalla realizzazione dei progetti presentati dai due aspiranti alla concessione in questione.

La doglianza non è fondata.

Correttamente il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalle suddette amministrazioni, evidenziando il carattere non decisorio ma puramente istruttorio delle determinazioni della conferenza di servizi di cui si tratta, aventi funzione soltanto preparatoria del provvedimento poi adottato dalla Provincia di Torino, alla quale unicamente esso era riferibile. A questo esatto argomento svolto nella sentenza impugnata nessuna specifica e puntuale contestazione è stata mossa dal ricorrente, il quale impropriamente pretende di estendere la legittimazione a contrastare la domanda di annullamento della concessione a organi deputati soltanto a esprimere facoltativamente un parere sul suo rilascio (e che peraltro se ne erano astenuti, non essendo stati presenti alle riunioni indette allo scopo).

Con il primo motivo di ricorso è connesso il quinto, con cui P.L., appunto in considerazione della mancata presenza alla conferenza di numerosi organi tra quelli che vi erano stati invitati, sostiene che il Tribunale superiore delle acque pubbliche avrebbe dovuto riconoscere l’illegittimità della seduta, poichè vi aveva partecipato solo un terzo degli interessati.

La censura va disattesa.

Nessun quorum partecipativo – nè in particolare quello di almeno metà dei convocati, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere raggiunto, per potersi legittimamente dare corso alla valutazione di impatto ambientale – è prescritto per le conferenze di servizi di natura consultiva, che non costituiscono un collegio perfetto, ma un modulo procedimentale organizzativo destinato a consentire un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti, in modo da produrre un’accelerazione del procedimento, allo scopo di una più sollecita emissione dell’atto da adottare, che resta di esclusiva pertinenza dell’organo competente a provvedere. Esigere la partecipazione della maggioranza numerica delle amministrazioni convocate comprometterebbe le finalità di speditezza che l’istituto della conferenza di servizi persegue. D’altra parte, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha osservato che nella specie erano stati presenti i rappresentanti di tutti gli enti effettivamente interessati al buon andamento dell’istruttoria, nè sul punto il ricorrente ha formulato concreti rilievi.

Con il secondo motivo di ricorso P.L. si duole della mancata considerazione, da parte del giudice a quo, della "forzosa sopravvivenza" consentita alla domanda di concessione di P. F., che era stata presentata nel 1994, ma pubblicata nella Gazzetta ufficiale soltanto nel 1998, con una abnorme dilazione che secondo il ricorrente precludeva la facoltà di esaminarla in concorrenza con l’altra, presentata dopo tale pubblicazione.

Neppure questa censura può essere accolta.

Il ritardo di cui si tratta è imputabile esclusivamente all’amministrazione, sicchè non può aver dato luogo a quella sorta di decadenza che il ricorrente implicitamente adombra come configurabile a carico di P.F., il quale anzi ne ha subito il pregiudizio di dover concorrere con un altro richiedente, mentre nel 1994 avrebbe potuto in ipotesi rimanere l’unico aspirante al rilascio della concessione.

Anche con il terzo motivo di ricorso P.L. lamenta l’eccessiva durata del procedimento, e ciò con riguardo ai tempi estremamente lunghi impiegati per la fase istruttoria, esaurita soltanto nel 2008: dal che deduce che avrebbe dovuto essere riconosciuta sia l’invalidità del provvedimento conclusivo, sia la sussistenza del pregiudizio che per lui ne era derivato.

La doglianza è infondata.

Come esattamente si è osservato nella sentenza impugnata, la disciplina delle concessioni di derivazione di acque pubbliche non stabilisce particolari termini, alla cui osservanza sia condizionata la legittimità del provvedimento. Il relativo procedimento è d’altra parte articolato secondo scansioni temporali incompatibili con il rispetto del termine di trenta giorni prescritto per l’esaurimento della generalità dei procedimenti amministrativi dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 nel testo applicabile nella specie ratione temporis. E’ dunque inconferente il richiamo del ricorrente a tale disposizione.

Inoltre dallo svolgimento della vicenda, come è esposto nel ricorso stesso, risulta che la dilatazione dei tempi del procedimento è conseguita a proroghe concesse a entrambi i concorrenti, per regolarizzare e integrare la documentazione da loro prodotta.

Inconferente è pertanto anche la tesi del danno in re ipsa che il ricorrente assume di aver subito: danno che comunque avrebbe potuto semmai essere accampato come ragione di una domanda di risarcimento, che non è stata proposta.

Con il quarto motivo di ricorso P.L. sostiene che erroneamente è stata disconosciuta l’invalidità della concessione rilasciata a P.F., pur se costui l’aveva ottenuta facendo un uso improprio della documentazione predisposta da un terzo e relativa a misurazioni effettuate in modi, tempi e luoghi diversi da quelli in cui avrebbero dovuto avvenire.

Anche questa censura va disattesa.

Nessuna delle circostanze esposte dal ricorrente vale a inficiare la legittimità del provvedimento oggetto del giudizio. La disposizione secondo cui lo studio di impatto ambientale deve essere predisposto a cura e spese del proponente esonera da tale adempimento l’amministrazione, ma non esclude che l’istante possa avvalersi di elaborati redatti da altri, se idonei allo scopo. La verifica che lo siano, d’altra parte, forma oggetto di valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, come esattamente ha rilevato il Tribunale superiore delle acque pubbliche, sicchè sfuggono al sindacato esercitabile in sede giudiziale, sotto i profili prospettati dal ricorrente.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna de ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per P.F. in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per la Provincia di Torino in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate per P.F. in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per la Provincia di Torino in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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