Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 26-07-2011, n. 16242 Indennità integrativa speciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso proposto da R.V., la Corte dei conti, sez. Puglia, ha riconosciuto al ricorrente, titolare di pensione privilegiata tabellare a carico del Ministero della Difesa, il diritto all’indennità integrativa speciale in misura intera e della 13 mensilità (con annessi oneri indennitari) su detto trattamento; lo stesso giudice ha ritenuto che, nella fattispecie, non operi l’eccepita prescrizione quinquennale bensì quella ordinaria decennale, individuando il dies a quo nella data dell’atto introduttivo del giudizio.

Avverso tale decisione hanno proposto appello principale il Ministero dell’Economia e Finanze ed incidentale il R..

Con sentenza in data 11.6/12.7.2010, la Corte dei Conti, ha accolto l’appello principale, statuendo, sulla base di una consolidata giurisprudenza, che sugli arretrati dei ratei di i.i.s. e tredicesima mensilità non corrisposti si applica la prescrizione quinquennale dei ratei stessi con dies a quo dal maggio 2001 e che sulle somma da corrispondere spettano gli interessi legali a decorrere da ogni singola scadenza e, dalla data di entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre ex art. 111 Cost. e ex art. 362 c.p.c., ipotizzando, sulla base di un articolato motivo, un eccesso di potere legislativo da parte del giudice a quo, il R.; resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione

Con l’unico, articolato motivo su cui si basa il presente ricorso, in una fattispecie in cui, in sede di appello, la Corte dei Conti definisce questione afferente una azione di ripetizione di ratei di i.i.s. e la pregiudiziale questione di prescrizione, il ricorrente impugna ex art. 362 c.p.c. la decisione adottata, prospettando che l’Organo decidente abbia "creato" norme sulla prescrizione, così invadendo la sfera del legislatore. Premesso che nella fattispecie risulta applicata una consolidata giurisprudenza secondo cui, sugli arretrati dei ratei I.I.S e sulla tredicesima mensilità non corrisposti si applica la prescrizione quinquennale, deve rilevarsi la implausibilità del tentativo posto in essere con il ricorso in esame, in ragione della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato al riguardo (v. Cass. SS. UU. n 2068 del 2011) la non configurabilità del preteso eccesso di potere (come già affermato con le ordinanze nn 24175 del 2004 e 11091 del 2003), significando che in tema di limiti al sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è figura di rilievo meramente teorico, in quanto, postulando che il giudice applichi non la norma esistente, ma una norma da lui creata, potrebbe ipotizzarsi solo a condizione di poter distinguere un’attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da una attività interpretativa, la quale non ha in realtà una funzione meramente euristica,ma si sostanzia in un’opera creativa della volontà delle legge nel caso concreto.

Nella fattispecie che ne occupa, la Corte dei conti in sede giurisdizionale si è limitata ad applicare una consolidata interpretazione, affermando che trovando l’i.i.s. la sua fonte e misura direttamente nella legge, non vale per la stessa il più lungo termine di prescrizione decennale bensì il termine quinquennale.

Trattasi all’evidenza di una interpretazione del dettato normativo, scevro da ogni dubbio di creazione da parte del giudice della norma applicata.

In base alle considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come nella parte dispositiva.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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