Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16510 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 09.07.2010 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, dichiarava S.M. colpevole della contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 221 e 108 (TULPS), così condannandola alla pena di Euro 200,00 di ammenda.

Veniva ritenuto invero provato che la predetta imputata, esercente vendita di materiale esplodente, avesse omesso di effettuare le annotazioni di legge nel prescritto registro, in particolare per quanto riguarda l’identità dell’acquirente.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta imputata che motivava l’impugnazione deducendo : a violazione di legge, risultando registrati tutti i dati prescritti e non essendo previsti per legge quelli ritenuti mancanti (il numero del documento di identità dell’acquirente ed il tipo dei materiali venduti); b violazione di legge per essere stata inflitta pena superiore al massimo edittale; e doversi riconoscere buona fede, precedenti analoghe annotazioni essendo state ritenute corrette da parte dell’Autorità di P.S..

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento solo limitatamente alla doglianza relativa alla misura della pena. – Sono infondati, peraltro, e vanno rigettati, gli altri motivi di ricorso. – E’ invero infondato quello v. sopra sub 2.a che deduce la liceità, ex lege, della propria condotta, sul rilievo che non sarebbero richiesti i dati identificativi completi degli acquirenti tramite l’annotazione del "modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale" ( R.D. n. 635 del 1940, art. 108). – Risulta infatti, per tabulas (v. la copia del registro in questione prodotto in allegato al ricorso, ma anche in atti), che la S. ha annotato, in corrispondenza all’acquirente, il "DDT" (da intendere documento di trasporto) e cioè l’autorizzazione della Questura, che è sicuramente intestato ad una persona (nel caso, all’acquirente R.S.), ma non costituisce documento di identità, anche perchè non reca alcuna foto del soggetto. Il titolare del DDT, pertanto, potrebbe non necessariamente identificarsi con la persona fisica che ha prelevato il materiale. In definitiva non può dirsi che l’imputata, annotando nel registro il cd. DDT, ha assolto all’obbligo di legge, non avendo con ciò indicato il modo con il quale l’acquirente, da intendersi nella persona fisica di colui che materialmente ha prelevato l’esplosivo, ha dimostrato la propria identità personale (si pensi al caso in cui il titolare del DDT mandi al concreto prelievo un fattorino). Del resto il sistema di legge è finalizzato a consentire il controllo su ogni movimento degli esplosivi, e sarebbe inutile e meramente formale la sola ripetizione del documento autorizzativo. – E’ altresì infondato il terzo motivo di ricorso v. sopra sub 2.c che deduce buona fede sull’assunto che in passato gli effettuati controlli non avrebbero mosso alcun rilievo a tale modo di procedere, atteso che la correttezza delle obbligatorie annotazioni discende dalla normativa che l’imputata, quale esercente del settore, ben è tenuta a conoscere e non può essere disattesa sulla base di prassi applicative che si rivelano infondate.- E’ invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso v. sopra sub 2,b relativo alla misura della pena. Ed infatti è del tutto evidente che il giudice di primo grado abbia fissato una pena base – Euro 150 di ammenda, poi aumentata per la ritenuta continuazione – superiore al limite massimo edittale che è di Euro 103.- A tale pena di legge va dunque riportata la sanzione concreta, esclusa la continuazione non contestata (in fatto l’addebito ha riguardato il solo il caso dell’acquisto da parte del R.), dovendosi ritenere che comunque il giudice ha voluto attestarsi sul massimo, con i poteri consegnati a questa Corte dall’art. 619 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che determina in Euro 103,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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