T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 1047 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 7.2.2005 la soc. C. S.p.A. ha stipulato una convenzione con il resistente Comune per porre fine ad alcuni giudizi pendenti davanti al giudice tributario in materia di T.A.R.S.U., e contestualmente prevenire eventuali future controversie in materia.

A tal fine, le parti hanno concordemente stabilito che, per quanto concerne la determinazione della superficie produttiva tassabile "adibita a depositi temporanei", fosse applicata la riduzione prevista dall’art. 4, comma 6 del vigente regolamento "a condizione che la dichiarante fornisca annualmente la documentazione prevista dalla legge al fine di dimostrare le quantità di rifiuti avviati al recupero in ogni singolo anno, le relative fatture emesse attestanti le quantità vendute e quindi avviate al recupero e sulla cui base verranno determinate le percentuali di riduzione da applicare in concreto" (punto 3, lett. b) e lett. i) ivi richiamate).

Il punto 4 della convenzione ha previsto, poi, che "considerata la superficie di cui al precedente punto 3, lett. b) e considerato altresì il quantitativo di rifiuti dichiarati da C. S.p.A. e avviati al recupero nell’anno 2004 (comprovato attraverso le relative fatture emesse, attestanti le quantità vedute, le quali sono già state consegnate al Comune), il Comune applicherà relativamente alla predetta superficie una riduzione dell’85% di quanto altrimenti dovuto e provvederà conseguentemente a sgravare l’avviso di iscrizione a ruolo richiamato al punto h) delle premesse dell’importo che risulterà non dovuto per effetto dell’applicazione di quanto sopra previsto".

Successivamente alla stipula della predetta convenzione, la ricorrente documenta di aver ricevuto richieste di pagamento relative agli anni 2005 e 2006, a suo dire non dovute, atteso che la riduzione applicata alla superficie adibita a magazzino è stata del 75%, in luogo dell’85%; e ciò in forza di una modifica tariffaria introdotta dal Comune.

Si è costituito in giudizio il Comune, sollevando un’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e richiedendo nel merito la reiezione del ricorso.

Secondo la difesa comunale le parti non avrebbero stipulato alcun accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento ex art. 11 della L. 7.8.1990, n. 241, bensì una mera transazione di natura privatistica, non attuata nell’esercizio da parte del Comune di poteri autoritativi e senza alcuna previa apertura di un procedimento amministrativo.

L’eccezione è, peraltro, infondata.

Con la stipula della vista convenzione le parti si erano invero poste una duplice finalità; da una parte, quella di porre fine alle controversie pendenti e, dall’altra, di prevenire l’insorgere di quelle future, convenendo le modalità di quantificazione della T.A.R.S.U. "già a decorrere dal corrente anno e per gli esercizi futuri".

La convenzione ha dunque introdotto le "regole" per la determinazione della tassa sui rifiuti, sostanzialmente integrando il regolamento comunale vigente all’epoca dei fatti. Dal che implicitamente, ma univocamente discende che, da chiunque sia stata assunta l’iniziativa, vi sono state l’apertura ancorché informale di un procedimento e la correlata conclusione, che non si è limitata a chiudere transattivamente le vertenze in corso davanti alle Commissioni tributarie, ma ha costituito lo strumento atto a prevenire quelle future, il che altrettanto palesemente implica l’esercizio di una potestà amministrativa.

A parere della stessa difesa comunale il difetto di giurisdizione si evincerebbe dalla previsione del’art. 13 della stessa L. n. 241/90, secondo il quale le disposizioni di cui al suo Capo III, tra cui l’art. 11, non si applicherebbero ai procedimenti tributari.

Anche tale eccezione è infondata.

Con il presente ricorso è stata, infatti, proposta l’interpretazione di alcune clausole dell’esistente convenzione, nella parte in cui hanno rinviato al regolamento comunale in materia di T.A.R.S.U. e ne hanno contestualmente precisato la portata, relativamente al regime tributario delle superfici adibite a depositi temporanei.

A tale stregua sussiste, tuttavia, palesemente la giurisdizione del giudice amministrativo,

Quando la controversia involga questioni che attengono alle deliberazioni generali del comune in merito alle tariffe del servizio di raccolta rifiuti ed eventualmente al regolamento comunale, la giurisdizione deferita al giudice amministrativo trova base e ragione nell’esercizio di una pubblica potestà restando invece devoluta ad altro giudice quella con la quale il contribuente contesti la correttezza della individuazione e qualificazione dei presupposti della obbligazione che investe il rapporto tributario con l’ente locale, attenendo i relativi atti all’an ed al quantum del tributo medesimo (T.A.R. Toscana sez. I 18 aprile 2000, n. 710).

Nel merito il ricorso è, tuttavia, destituito di fondamento.

Il ricorrente rivendica, infatti, che, con la stipula della ridetta convenzione, il Comune avrebbe assunto l’obbligo di calcolare la tassa rifiuti sulla base della norma ivi storicamente sottoscritta, esclusa restando ogni eventuale modifica del regolamento negli anni successivi al 2004. La riduzione dell’85% sarebbe, quindi, dovuta essere applicata anche per il futuro con definitiva preclusione per il Comune di riduurre l’aliquota al 75%, sulla base di modifiche regolamentari sopravvenute.

La materia del contendere esige dunque per la sua definizione che sia chiarito in questa sede se la norma convenzionalmente pattuita abbia inteso rinviare alla versione del regolamento vigente al momento della sua sottoscrizione o se, al contrario, abbia operato un rinvio "mobile", alle sue disposizioni, anche se modificate nel corso del tempo.

A parere del Collegio la convenzione non ha previsto in alcun suo passaggio la "cristallizzazione" del vigente regolamento per la tassa smaltimento rifiuti: l punto 3, lett. b), da leggersi congiuntamente alla lett. i), rinvia, infatti, sic et simpliciter alla "riduzione dell’art. 4, comma 6 di cui al vigente regolamento", senza indicare alcuna aliquota.

Quanto al richiamo della percentuale dell’85% nella convenzione vale sottolineare che tale indicazione è stata espressamente associata all’anno 2004, dal che si deduce che essa non potesse aver vigore a tempo indeterminato.

Il ricorso va dunque respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione del tenore non inequivoco della convenzione.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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