Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 26-07-2011, n. 16241 Confini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.r.l. Nanne, conveniva dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d’Appello di Roma il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio, esponendo:

di essere proprietaria, per averlo acquistato tra il 1972 ed i 1975 con quattro atti di compravendita, di un complesso immobiliare con destinazione ristorante albergo nel Comune di (OMISSIS), in C.T. a f. 16, p.le 236, 529, 710, 784, 785 e 786;

che detta proprietà confina con l’alveo del fiume (OMISSIS) e, quindi, con il demanio pubblico;

che tale confine coincide con l’argine primario, costituto da una scarpata, ed indica il limite che viene raggiunto dalle acque nei casi di piene straordinarie del fiume;

che la zona, che viene coperta dalle acque durante le piene ordinarie, arriva invece fino al punto in cui il terreno forma un primo gradino ed un conseguente piano rialzato, che va fino alla base della scarpata che costituisce l’argine primario;

che il confine della proprietà della esponente è da sempre individuato in coincidenza del margine superiore di detto argine primario, bordato di piante di alto fusto, il cui impianto originario risale ai primi anni del 1900; che le mappe catastali, risalenti al 1927, riportano, invece, una diversa delimitazione dell’alveo del fiume e, di conseguenza, della proprietà demaniale e tale erronea delimitazione fa si che rientrino nella proprietà demaniale anche terreni da sempre di proprietà privata e che mai hanno fatto parte dell’alveo del fiume (o, quanto meno, non ne hanno fatto più parte da prima del 1927, stante la diversa conformazione dell’alveo del fiume nella zona confinante con la proprietà della Name s.r.l. e la corrispondente espansione della sponda opposta);

che tale diversa situazione dei luoghi rispetto alle risultanze catastali ed il consolidamento della stessa, sin dagli anni 20 almeno, è attestata sia dalla datazione degli alberi di alto fusto, che crescono in coincidenza dell’argine primario, sia dalla carta tecnica regionale, redatta in base a rilievi fotogrammetrici del 1991;

che l’incertezza dei confini tra zone private e demaniali arrecava grave danno alla esponente.

Chiedeva, pertanto, che la proprietà dei terreni compresi tra la sommità de ciglio corrispondente ai confini catastali attuali e il piano rialzato sottostante della sponda, a seguito del loro abbandono dall’acqua del fiume, avvenuto prima del 1991, fosse dichiarata acquisita a titolo originario alla finitima proprietà della società ricorrente, in subordine il regolamento del confine tra proprietà privata e proprietà demaniale. Costituitesi in giudizio, le amministrazioni convenute facevano rilevare che non vi erano riscontri delle avverse deduzioni in ordine alla delimitazione dell’alveo nelle mappe catastali, non potendosi dare rilevo, in mancanza di tempestiva contestazione delle mappe catastali rimaste identiche dal 1927, alla presenza di piante ed. di alto fusto sulla sommità del c.d. argine primario, cioè di essenze arboree come pioppi e salici, che crescono spontaneamente nella zona e raggiungono in tempi brevi anche altezze significative;

deducevano, inoltre, che l’area in contestazione è attualmente ricompresa nel territorio della Riserva Naturale statale (OMISSIS) (D.M. Ambiente 6 febbraio 2001) ed è inserita nel "Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)", adottato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Marche (Delib.

28 giugno 2001, n. 15), nel quale è delimitata come "zona R.3. – zona a rischio elevato", per le particolari condizioni orografiche e le modificazioni di origine antropica esistenti, trattandosi di zona caratterizzata da un restringimento ad imbuto della sezione dell’alveo del torrente (OMISSIS), con esistenza sulla sponda sinistra, ove è la proprietà della società, di un centro abitato denominato (OMISSIS), con immissione sulla sponda destra, subito dopo un ponte stradale immediatamente a monte dell’area de qua, di un affluente del corso d’acqua, denominato (OMISSIS), con la presenza a valle della diga dell’impianto elettrico dell’ENEL, ubicato in località (OMISSIS); che le uniche modifiche delle aree in contestazione erano state di origine antropica, come tali ostative agli acquisti disciplinati da previgente art. 946 c.c., che potevano aversi solo in caso di abbandono naturale del letto del fiume, tenuto anche conto dei terrapieni realizzati per le strutture annesse al complesso alberghiero della s.r.l. Name e delle strutture ove sono ubicate la piscina ed il campo da tennis dello stesso.

Il giudice adito, esclusa la denunciata erroneità delle mappe catastali, respingeva le domande di accertamento della proprietà della ricorrente e di regolamento dei confini.

Detta sentenza veniva impugnata dalla s.r.l. Name dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza la s.r.l. Name ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 950 c.c., dell’art. 2909 c.c., e degli artt. 324, 99, 112 c.p.c..

Deduce la ricorrente di avere spiegato con l’atto introduttivo del giudizio una domanda principale diretta ad ottenere l’accertamento del confine fra demanio e proprietà privata e l’erroneità delle mappe catastali ed una domanda subordinata diretta a far dichiarare l’intervenuto acquisto a titolo originario, ex art. 942 c.c. vecchio testo, dell’area per cui è causa. La domanda subordinata non sarebbe stata riproposta in sede di appello avanti al T.S.A.P., proposto soltanto con riferimento alla sola domanda principale di accertamento del confine tra la proprietà privata e quella demaniale.

Il giudice a quo non avrebbe tenuto conto di tale realtà processuale e nel valutare i motivi di impugnazione, con confusione tra domanda principale e domanda subordinata, avrebbe applicato concetti e regole inerenti all’accertamento della proprietà, che costituiva domanda ormai abbandonata.

In particolare, muovendo dall’ottica di accertare la titolarità della proprietà, anzichè determinare il confine, avrebbe attribuito rilevanza alla problematica della sdemanializzazione dei terreni posti tra la linea di confine risultante in catasto e la linea di confine accertata in giudizio, problematica che non avrebbe avuto ragione di porsi in una corretta prospettiva dell’azione di regolamento di confini.

Detta confusione tra domanda principale e domanda subordinata avrebbe determinato la violazione del principio della domanda ( art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ( art. 112 c.p.c.) e dell’art. 950 c.c..

Il T.S.A.P. avrebbe qualificato la domanda della N.A.M.E. come accertamento negativo della demanialità di terreno fluviale, quando la qualificazione giuridica della domanda principale della N.A.M.E. s.r.l. in termini di azione di regolamento di confini non sarebbe mai stata oggetto di contestazione ad opera della controparte, non sarebbe mai stata messa in dubbio dal giudice di primo grado e non avrebbe nemmeno costituito oggetto di gravame; così operando il giudice a quo avrebbe violato il giudicato e, quindi, l’art. 2909 c.c., gli artt. 324, 329, 342 c.p.c. Con riferimento alla prova il giudice a quo non avrebbe potuto limitarsi a respingere la pretesa dell’attore in quanto non adeguatamente supportata da prove, ma, essendo rimasta da esaminare la sola azione di regolamento di confini, avrebbe dovuto delimitare il confine basandosi sulle prove esistenti fornite da entrambe le parti, attesa l’inapplicabilità della regola per cui actore non probante reus absolvitur.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e violazione del criterio delle piene ordinarie come limite del demanio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il giudice a quo avrebbe affermato l’assenza di prove proposte dalle parti ed acquisite al processo su un fatto controverso e decisivo (conflitto tra fondi) in netto contrasto con la realtà processuale, non avendo tenuto conto che gli atti di acquisto della società, di cui in narrativa, contenevano l’indicazione dei confini della proprietà privata, dai quali risulterebbe che il confine della proprietà privata arriva ai fiume (OMISSIS), con la conseguente necessità, al fine di collocare il confine, di determinare l’ampiezza di quest’ultimo.

Tale ampiezza andrebbe determinata in base al criterio, per cui il discrimen tra aree demaniali fluviali ed aree private è costituito dal limite raggiunto dalle acque durante le piene ordinarie, con la conseguenza che restano fuori della proprietà demaniale i terreni che possono essere invasi soltanto in caso di piene straordinarie.

Dalla stessa consulenza tecnica, che si attiene a questo criterio, risulterebbe che il confine tra proprietà privata e quella demaniale sarebbe quello indicato dalla ricorrente, atteso che quanto evidenziato dal perito non inciderebbe sulla conclusione per cui l’alveo del fiume è contenuto entro il ciglio spondale indicato dalla ricorrente.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 950 c.c..

Il giudice a quo non avrebbe fissato, come invece avrebbe dovuto, il confine secondo le prove acquisite al processo.

Dette prove escluderebbero la possibilità di attribuire rilievo, cosa invece fatta dal giudice a quo, al criterio residuale delle risultanze delle mappe catastali.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La società ricorrente lamenta che il giudice a quo non avrebbe considerato che delle due domande proposte: quella principale di regolamento di confini ex art. 950 c.c. e quella subordinata diretta a far dichiarare l’intervenuto acquisto a titolo originario, ex art. 942 c.c., vecchio testo, dell’area in questione, la seconda non era stata riproposta in grado di appello; non avendo tenuto conto di tale realtà processuale avrebbe operato una indebita commistione tra le due domande, con violazione del principio della domanda, di quello di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del giudicato implicito formatosi per acquiescenza alla decisione di rigetto sulla seconda domanda.

Il collegio osserva che dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che il giudice a quo ha preso in esame soltanto la domanda di regolamento di confini e non anche la domanda subordinata, avendo evidenziato che su questa era intervenuta acquiescenza. Si legge, infatti, testualmente nella sentenza impugnata. "Riaffermato con l’acquiescenza dell’appellante che non risulta essersi avuto alcun fenomeno di abbandono del letto prima della L. 5 gennaio 1994, n. 37 e quindi in assenza di prova dell’acquisto originano ai sensi dell’art. 946 c.c. della fascia più alta del margine spondale…anche in ordine al chiesto regolamento di confini i primi giudici hanno correttamente ritenuto di non poter rettificare i limiti della proprietà della società ricorrente rispetto a quelli catastali, mancando la prova del c.d. conflitto tra fondi, che costituisce la causa petendi della presente azione, mancando ogni conflitto tra titoli che avrebbe potuto giustificare la revindica giustamente respinta". Che il giudice a quo si sia occupato della sola domanda di regolamento di confini si evince, poi, chiaramente da tutta la motivazione della sentenza impugnata, nella cui parte conclusiva si afferma testualmente: "inerte la domanda di regolamento di confini va quindi respinta non potendosi dichiarare non demaniale la fascia dell’argine più alta e vicina al ciglio spondale, come preteso in domanda, risultando anch’essa soggetta almeno in parte alle piene periodiche ordinarie e da includere quindi nell’alveo del torrente (OMISSIS)".

La espressione "Anche la domanda di regolamento di confini va quindi respinta", alla luce di tutto il contesto motivazionale, va letta nel senso che anche detta domanda – unico oggetto del giudizio dinanzi al TSAP, essendo sull’altra domanda, rigettata da primo giudice, intervenuta acquiescenza – deve essere rigettata, senza che tale espressione possa essere letta in un diverso significato solo perchè in un passaggio precedente della motivazione il giudice a quo ha qualificato impropriamente la domanda di cui all’art. 950 c.c. come subordinata. Tutta la motivazione della sentenza di appello riguarda solo ed esclusivamente detta domanda.

Non sussiste pertanto alcuna lesione dei principi summenzionati della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè il giudice a quo ha valutato le prove acquisite al processo tenendo conto di una domanda diversa da quella di regolamento di confini.

Anche il secondo ed il terzo motivo, che essendo logicamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Nel caso che ne occupa un soggetto privato, la società ricorrente, chiede che venga accertato il confine esistente tra la sua proprietà e l’alveo di un fiume, vale a dire il confine tra un bene privato ed un bene appartenente al demanio idrico, sottoposto come tale ad un particolare regime giuridico.

Appare opportuno precisare che l’alveo del fiume si identifica nella porzione cava del terreno che il fiume stesso si è scavata naturalmente e su cui le acque stesse scorrono fino al limite delle piene normali; appartenendo i fiumi al pubblico demanio, anche l’alveo su cui essi scorrono si considera pubblico, a meno che, e ciò solo in base alla vecchia normativa, non fosse intervenuto uno di quei fatti naturali, previsti dagli artt. 942 e 946 c.c., vecchia formulazione, l’uno relativo ai terreni abbandonati dalle acque correnti, e l’altro relativo all’alveo abbandonato, per i quali il legislatore aveva ritenuto opportuno ( fino a che non è intervenuta la L. n. 37 del 1994, che ha assoggettato la proprietà del terreno abbandonato dall’acqua corrente e del terreno abbandonato a causa della formazione di un nuovo letto da parte del fiume al regime del pubblico demanio) farlo passare in proprietà dei privati(cfr. cass. n. 1688 del 1961).

Data la peculiarità del regime giuridico di uno dei due beni limitrofi, l’alveo del fiume, il superamento della incertezza relativa al confine tra le due proprietà, quella privata e quella demaniale, esigeva di accertare quale fosse effettivamente l’estensione della proprietà demaniale. Considerato che in materia di regolamento dei confini ciascuno dei due proprietari confinanti è gravato in egual misura dell’onere di provare il proprio diritto, e che nell’alveo di un fiume devono essere ricomprese le sponde e le rive interne, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie, mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi (cfr. in tal senso Cass. sez. un. n. 12701 del 1998), la prova, da qualunque parte in causa fornita, avrebbe dovuto ispirarsi a detto unico criterio, essendo questo il criterio da doversi utilizzare al fine di stabilire quale fosse il confine tra i due fondi confinanti.

Nel caso di specie, quale fosse il limite che viene raggiunto dalle piene ordinarie è stato accertato a mezzo di una c.t.u., che è stata pacificamente accettata da tutte le parti in causa.

Il giudice a quo nella sentenza impugnata afferma che il c.t.u., tenendo conto del criterio summenzionato, ha accertato che le piene ordinarie sono contenute entro la linea naturale costituita dal ciglio spondale, cioè dalla sommità della scarpata di sinistra, su cui è il complesso immobiliare della società ricorrente, i cui confini sono esattamente quelli di cui alle mappe catastali ed ai titoli di proprietà della società. Si legge in particolare nella sentenza del TSAP: "L’unica conclusione, avente valore di prova, della relazione del c.t.u è a favore del Demanio" e tale conclusione è nel senso "che le piene ordinarie interessano l’intero margine spondale fino alla sommità e, per un breve tratto di circa cento metri addirittura lo superano, per cui nessuna modifica può apportarsi alla delimitazione tra i fondi di cui alle mappe catastali che eventualmente andrebbe corretta solo in danno dei terreni della s.r.l. Name e a favore di quelli demaniali per il tratto allagato di cui sopra".

Pertanto anche gli atti prodotti dalla società, come si evince dalla sentenza impugnata, non valgono a provare, come vorrebbe la società ricorrente, una diversa collocazione del confine.

Non sussistono, quindi, neppure le summenzionate violazioni denunziate con i motivi secondo e terzo del ricorso.

Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento a favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in Euro 3.200,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 ( tremiladuecento/00) per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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