Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 16475

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 233 del 2009 (depositata il 12 febbraio 2009) la Corte di appello di Torino, decidendo sull’appello proposto da D.A. avverso la sentenza del Tribunale di Acqui Terme del 6/8.4.2006 (relativa ad un’azione di regolamento di confini), in parziale riforma della sentenza impugnata, nel respingere tutti gli altri motivi di appello, rideterminava in complessivi Euro 2.373,17 gli esborsi e i compensi dovuti dal D. alle controparti per il giudizio di primo grado e regolava le spese del secondo grado, condannando lo stesso appellante D. a rifonderle agli appellati nella misura dell’85%, compensando il residuo 15%.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione notificato il 27 marzo 2010 (e depositato il 15 aprile successivo) il D. A., basato su tre motivi, riguardo al quale si sono costituiti in questa fase con controricorso entrambi gli intimati.

Il collegio ha deliberato di motivare la sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in tema di determinazione del confine tra i fondi sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle fotografie prodotte.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 c.c. in tema di determinazione del confine.

Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla domanda subordinata e riconvenzionale di usucapione.

Ritiene il collegio che sussistano, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento ai tre motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e "ratione temporis" applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 12 febbraio 2009).

Su piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale a motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), non può dirsi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

con riferimento al primo motivo, implicante la deduzione del vizio di motivazione in relazione alla determinazione del confine tra i fondi sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle fotografie prodotte, non risulta evidenziata la necessaria sintesi del ritenuto vizio motivazionale non risultando sufficiente ed idoneo, allo scopo, il richiamo allo svolgimento del motivo di riferimento e l’aver genericamente richiesto di verificare l’adeguatezza del percorso argomentativo della Corte territoriale;

– con riguardo al secondo motivo inerente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 c.c. in tema di determinazione del confine, non emerge, ugualmente, alcuna indicazione, in modo appropriato ed autonomo, di un quesito di diritto riferibile alle supposta violazione di legge;

– in ordine al terzo motivo, relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in merito alla domanda subordinata e riconvenzionale di usucapione, non si evince alcuna sintesi del vizio prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione fosse insufficiente e anche la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta insufficienza motivazionale dovesse ritenersi inidonea a supportare la decisione.

In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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