Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16491 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata in data 20.01.2011 il Tribunale di Torino rigettava l’appello proposto nell’interesse di B.K. avverso l’ordinanza 08.11.2010 del locale GIP che ne aveva respinto l’istanza di scarcerazione per decorrenza, ex art. 297 c.p.p., comma 3, dei termini di durata della misura della custodia carceraria inflittagli il 15.09.2010 per detenzione di cocaina, ingerita al momento dell’arresto avvenuto il (OMISSIS). Rilevava in particolare il Tribunale che il fatto oggetto della misura della custodia carceraria di cui si chiedeva la retrodatazione alla data del (OMISSIS), in cui il B. era stato arrestato e sottoposto a una prima custodia carceraria per cessione di cocaina o crack, non poteva essere configurato come fatto di lieve entità a sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in ragione della quantità della sostanza e della sua modalità di conservazione, valutate in uno con il contesto complessivo – caratterizzante la condotta ascritta e desumibile anche da due precedenti arresti – di dedizione sistematica e organizzata allo spaccio.

Propone ricorso l’indagato, deducendo che impropriamente il Tribunale ha fatto riferimento, per escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità, a elementi di carattere soggettivo e alla correlata non occasionalità della condotta illecita, laddove bisognava considerare, al detto fine, le sole circostanze oggettive del singolo fatto, in se non gravi, e tener conto che la sistematicità della condotta non può comunque costituire elemento di incompatibilità con l’attenuante speciale, stante la previsione normativa dell’associazione di piccolo spaccio, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata, infatti, ai fini della esclusione dell’ipotesi del fatto di lieve entità, da un lato ha valutato anche specifici precedenti personali del soggetto, che si collocano al di fuori degli elementi di valutazione fissati dalla disposizione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35325 del 29/05/2003, dep. 09/09/2003, Kedidi, Rv. 226761; conf. sentt. N. 5083 del 1996 Rv. 204963, N. 8539 del 1997 Rv. 208745), e, dall’altro, ha considerato determinante l’inserimento della condotta illecita in un contesto di svolgimento sistematico e organizzato dell’attività di spaccio, che non costituisce invece ragione di incompatibilità con il riconoscimento della detta attenuante, come si desume dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che, con il riferimento ad un’associazione costituita per commettere fatti descritti dall’art. 73, comma 5 rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25988 del 29/05/2008, dep. 27/06/2008, P.M. in proc. Lataj, Rv. 240569;

conf. sentt. N. 6615 del 1994 Rv. 199198, N. 5415 del 1995 Rv.

201644, N. 1736 del 1998 Rv. 210161).

L’ordinanza stessa deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi suesposti.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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