T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 692 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso RG 2274/04 l’odierna ricorrente, dipendente della Prefettura di Treviso, impugnava i provvedimenti 3.5.2004 con i quali il Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno aveva indetto un concorso interno per 114 posti nel profilo di funzionario amministrativo contabile appartenente all’area C, posizione economica C2 e, rispettivamente, un concorso interno per 81 posti di direttore amministrativo contabile appartenente all’area C, posizione economica C3, entrambi riservati ai dipendenti appartenenti all’area C, nella parte in cui si attribuiva rilevanza preponderante, ai fini della partecipazione alle predette procedure selettive, all’anzianità di servizio. La ricorrente impugnava, altresì, l’art. 15 del CCNL 1998/2001 del comparto Ministeri.

Con i motivi aggiunti al citato ricorso e con il ricorso autonomo RG n. 1381/05 l’interessata impugnava le graduatorie provvisorie e definitive relative ai predetti concorsi pubblicate il 9.4.2005 e, rispettivamente, il 10.4.2005.

Resisteva in giudizio l’Amministrazione statale eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dei proposti gravami per difetto di giurisdizione e, comunque, l’inammissibilità, sempre per difetto di giurisdizione, dell’impugnazione dell’art. 15 del CCNL del comparto Ministeri: nel merito, peraltro, ne rilevava l’infondatezza chiedendone, conseguentemente, la reiezione.

Entrambe le cause sono state chiamate all’udienza del 30 marzo 2011, ove sono state trattenute in decisione.
Motivi della decisione

Va disposta, in via preliminare, la riunione degli epigrafi giudizi in relazione alla loro evidente connessione che ne rende opportuna la trattazione congiunta.

La giurisprudenza ormai consolidata in ordine al riparto di giurisdizione nella materia dei concorsi interni ha individuato come discrimen la permanenza dei vincitori nella stessa area professionale di appartenenza oppure il loro passaggio ad aree diverse e superiori, compresa, ovviamente quella della dirigenza. Per i concorsi interni, pertanto, la giurisdizione è determinata dall’esito della verifica in ordine alla natura della progressione verticale, restando riservato all’ambito dell’attività autoritativa soltanto il mutamento dello status professionale, non le progressioni meramente economiche né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento, e caratterizzate, di conseguenza, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo (cfr. TAR Catania, II, 12.2.2010 n. 201; TAR Lazio, III, 15.1.2010 n. 278).

Il giudice della giurisdizione ha aggiunto, richiamando specifici propri precedenti sul punto (SS.UU. 9.2.2009 n. 3051), che se è vero che per "area" deve intendersi un insieme di posizioni professionali associato a plurime qualifiche, anche di diverso livello ma connotate da elementi di omogeneità, è altresì vero che il giudice ha sempre il poteredovere di verificare se, al di là delle espressioni letterali adoperate dagli stipulanti il contratto, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppure differenziati in livelli, si presentino omogenei in quanto riconducibili a un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono.

Orbene, ciò precisato, va osservato che in ordine al riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in merito alle controversie relative alle procedure di selezione nell’ambito di dipendenti del comparto dei Ministeri appartenenti all’area funzionale C per il passaggio dalle posizioni economiche C1 e C2 alla posizione economica C3, si sono già pronunziati il Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione 20.11.2006 n. 6736 e la Corte di Cassazione, SS.UU., con ordinanza 08.05.2006 n. 10419.

Da detto indirizzo il collegio non ravvisa di doversi discostare in ordine al caso di specie.

Il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 ha invero introdotto un nuovo e diverso sistema di qualificazione del personale articolato per "aree funzionali", in sostituzione delle qualifiche funzionali previste dalla legge n. 312/1980.

Per ciò che interessa la presente controversia, nell’area funzionale C sono state accorpate le ex qualifiche VII, VIII e IX. All’interno dell’area funzionale sono state previste tre distinte posizioni economiche (C1, C2 E C3), cui corrispondono differenziati contenuti professionali di base delle prestazioni lavorative dovute. La declaratoria di base delle funzioni per tutto il personale dell’area C resta però unica ed individua per tutti i dipendenti confluiti nell’area medesima compiti di "direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante", ovvero "funzioni che si caratterizzano per il loro contenuto specialistico".

Il concorso di cui è controversia attiene al passaggio dalle posizioni economiche C1 alla posizione C2 e da C1 e C2 alla posizione C3. All’esito del concorso non segue il mutamento della posizione di inquadramento, che resta sempre collegata all’area funzionale C, ma il conferimento di una diversa posizione economica in relazione al più elevato contenuto dei compiti assegnati alla posizione C2 o C3.

Si versa, quindi, a fronte di un’attività dell’Amministrazione di gestione del rapporto di lavoro secondo le regole del CCNL che, per di più, riservano con selezione interna ai soli soggetti già appartenenti alle posizioni economiche C1 e C1S la possibilità di accedere alla posizione C2 ed ai soggetti appartenenti alle posizioni economiche C1, C1S e C2 la possibilità di accedere alla posizione C3, e quindi in un quadro ordinamentale teso a valorizzare l’esperienza professionale acquisita nell’ambito della fascia di inquadramento ai fini dell’attribuzione di una posizione di impiego con più elevata retribuzione in relazione al diversificato impegno e livello di responsabilità, e però senza mutare l’area di inquadramento.

Il conferimento della posizione di impiego C2 e C3 non determina, quindi, una novazione della posizione di "status", così che possa equipararsi alla nozione di "assunzione" cui fa richiamo l’art. l’art. 63 del DLgs n. 165/2001 ai fini della riserva di giurisdizione del G.A. in ordine in ordine alle controversie che investono le procedure selettive dei pubblici impiegati.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui agli artt. 59, II comma della legge 18 giugno 2009 n. 69 e 11, II comma del DLgs 2.7.2010 n. 104.

La natura della controversia induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), riunisce gli epigrafati ricorsi e li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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