Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16489 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.V., e il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli ricorrono entrambi avverso la sentenza 12 ottobre 2010 del Tribunale di Napoli (con la quale è stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. al G. la pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro 4.000 di multa per la detenzione di 0,5 grammi di hashish, da parte di persona con recidiva specifica reiterata infraquinquennale) deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
Motivi della decisione

1.) i motivi di impugnazione.

Il G. ha dedotto il difetto di motivazione o l’erronea motivazione nel calcolo della pena, con la seguente testuale espressione: "omettendo il giudice passaggi fondamentali per la determinazione della sanzione penale", "non contemplando tale prassi la riduzione per le attenuanti generiche che non sono state concesse dal Giudice".

Il Procuratore generale ha invece lamentato erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 69 c.p., commi 1 e 4 e art. 99 c.p., comma 4 non avendo il Giudice proceduto a bilanciamento tra l’attenuante riconosciuta e la recidiva specifica reiterata contestata all’imputato.

2.) le ragioni della decisione della Corte di cassazione.

L’impugnazione del Procuratore generale di Napoli è fondata, considerato che la natura giuridica della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 circostanza attenuante ad effetto speciale e non un reato autonomo, comporta che la stessa sia assoggettata ex art. 69 c.p., comma 4 a giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti ordinarie e ad effetto speciale e in particolare – come nella specie – con quelle inerenti alla persona del colpevole, per le quali, nei casi di cui all’art. 99 c.p., comma 4 vi è divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti.

Come rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, il Tribunale, pur avendo ritenuto espressamente di configurare il fatto di lieve entità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 come attenuante speciale (in ragione del modesto dato quantitativo di stupefacente) ha poi, nell’aderire al calcolo della pena prospettato dalle parti, considerato "il fatto lieve" in questione, come ipotesi autonoma di reato, non procedendo quindi al giudizio di comparazione tra l’attenuante speciale e la recidiva specifica reiterata, ritenuta come da contestazione (possibilità di giudizio di sola equivalenza stante il divieto di cui al dell’art. 99 c.p., comma 4).

Su tale scorretta metodica di calcolo (cfr. in termini: Sez. U, 35737/2010 Rv. 247910) il Tribunale ha quindi fissato, erroneamente, come pena base, quella di cui all’art. 73, comma 5 non circostanziato (anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 3000 di multa), anzichè quella del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis (che prevede una pena base minima di anni sei di reclusione ed Euro 26000 di multa), operando impropriamente sulla stessa sanzione (a causa del mancato giudizio di bilanciamento) l’aumento per la recidiva e applicando poi la diminuente di cui all’art. 444 cod. proc. pen..

La gravata sentenza va quindi annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso di giustizia, restando assorbito il ricorso dell’imputato.
P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso di giustizia, restando assorbito il ricorso dell’imputato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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