Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16488

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

‘Angelo Giovanni, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

F.A., sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 01.02.2010, in data 24.05.2010 non venne trovato nella sua abitazione e, quindi, a seguito di appostamenti venne bloccato e tratto in arresto dai militari.

In esito alla udienza di convalida il G.i.p. convalidava l’arresto e, escluse le esigenze cautelari, rigettava la richiesta di misura cautelare carceraria.

Su appello proposto dal P.M., con provvedimento del 15.11.2010 il Tribunale di Catania applicava al F. la detta misura custodiale carceraria.

Propine ricorso l’indagato, deducendo che l’impugnata ordinanza è contraddittoria e fondata su un non provato pericolo di recidivanza.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto contesta in modo del tutto generico l’ordinanza impugnata, che, senza alcuna contraddittorietà, motiva in modo logico e specifico sulla sussistenza ed entità del pericolo di recidivanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec.c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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