Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent 440/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

Domenico Landi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 62/2009 proposto da Gianluca Pagnin, rappresentato e difeso dall’avv. C. Fenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce 384;

contro

il Comune di Venezia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Gidoni e Iannotta, con domicilio eletto presso la civica Avvocatura nella sede municipale,

per l’annullamento del provvedimento comunale 23 ottobre 2008, n. 448965/MP, con cui il dirigente comunale dell’area dello sviluppo e pianificazione del sistema di gestione del traffico acqueo del Comune di Venezia, ha revocato la concessione di spazio acqueo a Gianluca Pagnin.

Visto il ricorso, notificato il 24 dicembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 12 gennaio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 15 gennaio 2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 4 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il consigliere A. Gabbricci – l’avv. Righetti in sostituzione dell’avv. Fenzo per il ricorrente e l’avv. Iannotta per il Comune resistente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini di seguito esposti.

1. Il Comune di Venezia rilasciò a Gianluca Pagnin la concessione 23 agosto 1999, n. 418/T/99, per l’occupazione permanente di uno spazio acqueo in rio di S. Polo della superficie di m² 10, in aderenza al fabbricato al civico 2101 del sestiere omonimo.

2. Con il provvedimento 23 ottobre 2008, n. 448965/MP, del competente dirigente, l’Ente ha ritirato tale concessione per violazione dell’art. 4, II comma, del regolamento comunale per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, nella parte in cui si prevede tale sanzione qualora “la concessione non venga utilizzata per un periodo superiore ai mesi 6”: circostanza che, in specie, è emersa dai molteplici sopralluoghi effettuati dai vigili urbani, previa segnalazione di tale Andrea Bacciolo, cui lo spazio acque è stato quindi assegnato con provvedimento 11 novembre 2008, n. 29124.

3. Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame, sostenendo, in estrema sintesi, che il Pagnin, diversamente da quanto affermato dai vigili, avrebbe quasi costantemente occupato lo spazio assegnatogli, e che questo durante il giorno era vuoto, od occupato da altre barche, perché l’interessato utilizzava normalmente la propria imbarcazione per spostarsi in Laguna e raggiungere le proprie sedi di lavoro.

4.1. L’Amministrazione resistente ha sollevato un’eccezione preliminare.

Il ricorrente afferma, invero, che lo spazio acqueo già a lui attribuito è stato riassegnato ad Andrea Bacciolo, “contestualmente alla revoca della concessione”.

Il Comune ne trae la conclusione che il Bacciolo sarebbe controinteressato, anzitutto in senso sostanziale, ma anche in senso formale, visto che lo stesso ricorrente lo individua come portatore di un interesse alla conservazione del provvedimento impugnato: e poiché il ricorso non sarebbe stato notificato a quest’ultimo nel termine stabilito, lo stesso sarebbe inammissibile.

4.2. Invero, nonostante le fuorvianti affermazioni contenute nel ricorso, è da ricordare che il provvedimento di revoca e quello di riassegnazione dello spazio acqueo non sono stati contestuali: tra gli stessi sono in realtà intercorsi ben 19 giorni, e solo dopo il secondo atto (che non è per il Pagnin immediatamente lesivo e non è stato comunque impugnato) il Bacciolo si è trovato in una posizione giuridica di vantaggio.

Ora, la qualità di controinteressato all’annullamento di un provvedimento amministrativo – nel caso, quello di revoca – va accertata con riferimento alla data d’emanazione del provvedimento stesso, a nulla rilevando le situazioni sopravvenute (così C.d.S., V, 18 gennaio 2006, n. 128).

Poiché è stato avvantaggiato da un atto consequenziale a quello pregiudizievole per il ricorrente e da quest’ultimo impugnato, il Bacciolo assume qui la posizione di “controinteressato successivo”: questo ha bensì la facoltà d’intervenire in giudizio o d’impugnare la sentenza sfavorevole (conf. C.d.S., IV, 31 luglio 2007, n. 4248), ma il ricorrente non ha l’onere d’evocarlo in giudizio a pena d’inammissibilità del ricorso.

5.1. Tanto precisato, il ricorso è peraltro infondato.

5.2. Intanto, le circostanze esposte dal Pagnin per giustificare la constatata assenza della sua imbarcazione dallo spazio acqueo assegnatogli in concessione, non sono sorrette da alcun adeguato principio di prova.

Tale non può dirsi, se non altro per il suo contenuto paratestimoniale, la dichiarazione attribuita ad un vicino ed allegata al ricorso sub 7; restano altresì indimostrati anche elementi di fatto essenziali, come le attività professionali asseritamente svolte dal Pagnin, il temporaneo trasferimento dell’imbarcazione presso un cantiere per rimessaggio, e perfino l’attuale disponibilità della stessa imbarcazione.

5.3. Al contrario, l’istruttoria svolta dai vigili, quale compendiata nella nota 5 dicembre 2008, appare adeguata, per numero delle verifiche ed intervallo in cui le stesse si sono svolte: né il ricorso ha introdotto concreti elementi, i quali ragionevolmente consentano di dubitare della veridicità di quanto sostenuto dagli stessi vigili.

5.4. È poi vero che il provvedimento di revoca non contiene l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, in violazione dell’ art. 3, IV comma, l. 241/90: ma ciò concreta unicamente una mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell’atto, e che dà titolo al destinatario di ottenere, ove necessario, la concessione dell’errore scusabile e la rimessione in termini (ex multis, C.d.S., V, 31 gennaio 2003, n. 501).

6. Il ricorso va, in conclusione, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 150,00 per spese anticipate, ed in € 1.850,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio addì 4 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 62/2008

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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