T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 26-04-2011, n. 690 Enti gestiti dal comune Enti locali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente gravame il ricorrente – nominato, con determinazione sindacale 21.6.2007, Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione "Malcesine Più" costituita con delibera consiliare n. 145/94 per l’esercizio di servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere, in particolare, lo sviluppo economico e l’attività turistica in ambito comunale – contesta, siccome asseritamente illegittimi per violazione di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili, i provvedimenti 23.7.2010 n. 10542 e 2.8.2010 n. 10951 con cui il Sindaco ha motivatamente revocato, in ragione di una serie di inadempienze e di comportamenti pregiudizievoli del rapporto fiduciario, la sua nomina a Presidente della predetta Istituzione e, rispettivamente, ha nominato il nuovo Presidente della stessa.

Resiste in giudizio il Comune di Malcesine rilevando l’infondatezza del ricorso, del quale conseguentemente chiede la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 30 marzo 2011.
Motivi della decisione

1.- Con i primi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente atteso il loro comune riferimento alla violazione, sotto profili diversi ma comunque connessi, dell’art. 50 del DLgs n. 267/00 – il ricorrente lamenta che la revoca sarebbe stata disposta "in assenza di valide ragioni per giustificarla", in quanto essa si fonderebbe sul rifiuto manifestato dall’interessato di eseguire direttive sostanzialmente illegittime e altresì lesive dell’autonomia dell’Istituzione e, inoltre, in quanto avrebbe demandato ad un successivo atto (la relazione del revisore incaricato) l’accertamento delle violazioni e delle irregolarità nella gestione dell’Istituzione poste a giustificazione della revoca stessa.

I motivi sono infondati per la semplice ragione che il comportamento tenuto dal ricorrente – comportamento non solo elusivo, ma addirittura contestatario delle direttive dell’Amministrazione – ha pregiudicato in radice e insanabilmente il rapporto fiduciario che lo legava all’Amministrazione comunale e che aveva costituito il presupposto imprescindibile della nomina.

Ritiene al riguardo il Collegio, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza, che le nomine e le designazioni, da parte del Consiglio comunale e del Sindaco, dei rappresentanti dell’ente locale presso enti pubblici strumentali, da disporsi nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 50 del DLgs n. 267 del 2000, debbono considerarsi sicuramente di carattere fiduciario, nel senso che riflettono un giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina sulle qualità e le capacità professionali del nominato di rappresentare gli indirizzi di politica amministrativa e gestionale di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico (cfr., ex pluribus, CdS, V, 28 gennaio 2005 n. 178).

Pertanto, trovando la nomina del ricorrente giustificazione in un rapporto fiduciario basato non soltanto sull’affidamento circa le capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica e, quindi, sulla sua ritenuta idoneità a garantire, nell’esercizio dell’incarico amministrativo presso l’ente di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione, ne consegue che, nel caso in cui nel corso del mandato viene meno tale rapporto fiduciario, il Sindaco può senza dubbio procedere alla revoca della nomina con provvedimento motivato.

Ciò premesso, relativamente alla vicenda di cui è causa non può essere revocato in dubbio, alla stregua della documentazione depositata in giudizio, che il Presidente di "Malcesine Più" aveva assunto un atteggiamento di palese contrarietà rispetto agli indirizzi impartiti dagli organi comunali in ordine alla gestione dell’Istituzione (relativamente ai quali si rinvia all’ampia ed articolata motivazione contenuta nello stesso provvedimento di revoca), come risulta evidente, in particolare, sia dalla diffusione del volantino dd. 25.5.2010 intitolato "e adesso basta", ove il ricorrente contestava platealmente e al di fuori delle sedi istituzionali le censure al proprio operato avanzate dall’assessore delegato al bilancio e fatte proprie dalla maggioranza che lo aveva designato, sia dalla successiva convocazione del consiglio di amministrazione di "Malcesine Più" ove egli, nella deliberazione 7.6.2010 n. 15, faceva approvare (con il solo voto del consigliere di minoranza: il che è eloquente della frattura creatasi nei confronti della maggioranza) la proposta di non dare attuazione alle direttive impartite dall’Amministrazione comunale.

A fronte di tale atteggiamento di contrarietà e resistenza dimostrato dal rappresentante dell’ente strumentale, indubbiamente lesivo del rapporto fiduciario esistente con gli organi che avevano provveduto alla sua designazione, non v’era, nella impossibilità di superare e ricomporre il contrasto tra le parti, altra soluzione che la revoca del mandato amministrativo.

Da ciò, quindi, la ritenuta infondatezza dei primi tre profili di censura dedotti con il ricorso, atteso che nella specie il potere di revoca previsto dall’art. 50 del DLgs n. 267/00 si è motivatamente fondato su un comportamento palesemente contrastante con gli indirizzi amministrativi dell’ente di riferimento, che ha ampiamente giustificato l’esercizio di detto potere.

Né le "direttive" ripetutamente inviate dal Sindaco all’Istituzione appaiono illegittime per incompetenza e/o per lesione dell’autonomia dell’Istituzione stessa, in quanto esse, lungi dal costituire atti di indirizzo generale, traggono giustificazione e fondamento nel regolamento dell’Istituzione e nello Statuto del Comune e si configurano come mere prescrizioni operative adottate dal Sindaco nell’ambito del suo potere di vigilanza.

Così come non ha pregio la dedotta contraddittorietà per essere, le inadempienze asseritamente poste a giustificazione dell’adottata revoca, oggetto di un accertamento demandato ad un successivo atto (e cioè ad una specifica relazione del revisore): le inadempienze che hanno contribuito a scalfire (recte: demolire) il rapporto di fiducia con il ricorrente e che giustificano la revoca sono chiaramente e puntualmente indicate nell’impugnato provvedimento, la verifica al revisore essendo stata richiesta al fine di accertare ulteriori situazioni emerse successivamente e relative a debiti assunti fuori bilancio (che, comunque, essendo fatti postumi rispetto alla revoca, non ne costituiscono certamente giustificazione).

Conclusivamente, dunque, i provvedimenti impugnati, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, risultano supportati da un’adeguata motivazione, poiché gli stessi rendono palesi le ragioni che li hanno giustificati e che consistono nell’insanabile atteggiamento di contrarietà dimostrato dal ricorrente ad assecondare gli indirizzi amministrativi indicati dal Comune che lo aveva designato e nominato a tale carica.

2.- Infondata è anche l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90 per mancata, adeguata motivazione sulle controdeduzioni presentate successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento revocatorio: a prescindere, invero, dalla considerazione che in materia di revoca dei rappresentanti nominati dal Comune presso enti pubblici per esser venuto meno il rapporto fiduciario è sufficiente che il Sindaco spieghi soltanto "succintamente le ragioni per le quali non ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dei ricorrenti" (cfr. TAR Veneto, III, 29.9.2009 n. 2455), nel provvedimento impugnato si dà espressamente atto che le osservazioni del ricorrente non giustificano i "rilievi mossi verso le irregolarità amministrative dell’Istituzione" e, tanto meno, indicano le ragioni per le quali l’ente "non intende seguire le direttive sindacali".

Nelle controdeduzioni, infatti, il ricorrente ribadiva sostanzialmente la propria volontà di non ottemperare alle prescrizioni dettate dagli organi comunali per un corretto assetto gestionale dell’Istituzione, sicchè anche da ciò il Collegio non può che rilevare che nella vicenda oggetto di giudizio si era effettivamente determinato un insanabile contrasto tra le linee di politica amministrativa espresse dal Comune e l’atteggiamento assunto dall’odierno ricorrente nominato in rappresentanza della maggioranza.

3.- Analogamente priva di pregio è l’ultima censura con cui il ricorrente contesta il provvedimento sotto il profilo che le inadempienze ascritte all’Istituzione erano imputabili all’intero consiglio di amministrazione, che, conseguentemente, avrebbe dovuto essere revocato al completo.

Al fine di confutare la censura è sufficiente osservare che soltanto il Presidente – responsabile della conduzione operativa dell’Istituzione sotto il profilo politico – ha reiteratamente manifestato la volontà di disattendere gli indirizzi espressi dall’Amministrazione comunale: la stessa delibera n. 15 del 2010 del Consiglio di amministrazione di "Malcesine Più", con cui si conferma l’opposizione alle direttive comunali, risulta adottata su proposta del Presidente e votata dal medesimo e dal consigliere espressione della minoranza consiliare (al quale, per ciò stesso, non può essere imputata alcuna incoerenza).

Gli evidenziati comportamenti finalizzati a contrastare apertamente gli obiettivi perseguiti dal Comune costituiscono, dunque, valido motivo di revoca dell’incarico amministrativo conferito al ricorrente.

4.- Per le considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese possono essere compensate in relazione alla particolarità della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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