Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16487 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza 10 novembre 2010 del G.I.P. del Tribunale di Verona il quale ha applicato a E.A.S., per reati in tema di stupefacenti, la pena di anni 3 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.

1.) I capi di imputazione.

E.A.S. e C.H. detto " D." (nei cui confronti si è proceduto separatamente), sono accusati:

A) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p. – D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 per aver acquistato, ricevuto e/o comunque detenuto in concorso tra loro fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75, in tre occasioni, una ingente quantità (anche se imprecisata) di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo "hashish" suddivisa in tavolette ed avvolta da nastro da pacchi di colore marrone, occultata al di sotto del montante lato guida dell’autovettura FIAT Punto targata (OMISSIS) intestata ed in uso a E.A.S.; in (OMISSIS);

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p. – D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e art. 80, comma 1, n. 1 per aver acquistato, ricevuto e/o comunque detenuto in concorso con E.A.S., una piccola quantità di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo "hashish" offrendola sotto forma di "spinello" alla minore degli anni 18 A.I.; in (OMISSIS), nel mese di (OMISSIS).

2.) la sentenza impugnata.

Sulla richiesta dell’imputato ed il consenso del P.M. è stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. nella misura di anni 3 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa avuto riguardo al calcolo che segue: pena base, considerato più grave il capo sub B) ed applicata l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata, in ragione della modestia del quantitativo ceduto, anni 4 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa; aumentata per la continuazione esterna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa; ridotta entro il terzo per la diminuente speciale del rito, di cui all’art. 444 c.p.p., ad anni 3 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.

3.) il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia e le ragioni della decisione della Corte di cassazione.

Con un primo motivo di impugnazione il Procuratore generale deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della scorretta individuazione del reato più grave nel fatto contestato al capo B), dovendosi invece considerare come più grave il fatto del capo sub A trattandosi di tre distinte cessioni di quantità non modesta di stupefacente.

Con un secondo motivo il Procuratore generale, ritenendo la sindacabilità della qualificazione giuridica dei fatti, lamenta che il giudizio circa la sussistenza dell’attenuante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – affermata per il reato più grave del capo B – sia stata affermata anche per il reato sub A, ove la quantità dello stupefacente è stata contestata come "ingente".

I primi due motivi sono fondati in quanto, una volta "ridimensionato" il reato sub B) per la elisione dell’aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ed affermata in esso la ricorrenza della lieve entità del fatto, il reato del capo A) riprende la sua naturale preminenza di gravità, attesa la quantità dello stupefacente detenuto.

Con un terzo motivo il Procuratore generale prospetta una ulteriore operazione illegittima rinvenibile nella motivazione della sentenza impugnata nella parte attinente al trattamento sanzionatorio, conseguente all’affermato giudizio di equivalenza fra la contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, lett. a), del capo B), e la riconosciuta attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Invero il G.I.P. ha determinato la pena-base in ragione di anni quattro di reclusione ed Euro 5.000 di multa, laddove dal formulato giudizio di equivalenza avrebbe dovuto individuare la pena-base nell’ambito della cornice edittale del reato non circostanziato, e cioè nell’ambito del primo comma della norma incriminatrice:

reclusione da sei a venti anni e multa da Euro 26.000 a Euro 260.000.

Anche questo motivo è fondato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *