Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16470

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Chiamato a rispondere di una duplice sostituzione di persona (con attribuzione dell’identità del proprio fratello) ex artt. 81 e 494 c.p. effettuata il (OMISSIS) al fine di evitare la notifica del ricorso di separazione personale presentato dalla consorte A.M. (capo A), e di una duplice omessa somministrazione ex art. 570 cpv. c.p., fino al 12.12.2001 (capo B) e fino all’11.06.2003 (capo C) dei mezzi di sussistenza alla moglie e al figlio minore R.E., D.S.L. fu ritenuto (dal Tribunale di Trani/Molfetta con sentenza del 30.10.2007) responsabile dei reati ascritti, eccezion fatta per l’episodio del (OMISSIS) e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione, alla pena (condonata) di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile A.M. (in proprio e quale genitore del figlio minore).

Adita dall’impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 18.06.2010, dichiarava n.d.p. per estinzione da prescrizione in ordine al reato ex art. 494 c.p. e in ordine al reato ex art. 570 c.p. contestato fino al 12.12.2001, rideterminando la pena per l’ulteriore fattispecie di cui all’art. 570 c.p. in mesi tre di reclusione ed Euro 200,00 di multa e confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di merito ha disatteso senza adeguata motivazione:

– il motivo di appello con cui si era denunciato che, a seguito del secondo mutamento del giudice, non solo non sì era rinnovata l’istruttoria ma non sì era neppure data lettura degli atti precedentemente assunti;

– il motivo di appello con cui si era dedotto che le ragioni dell’assoluzione per l’episodio di contestata sostituzione di persona del (OMISSIS) non potevano non valere anche per l’analogo episodio del (OMISSIS);

– i motivi di appello con cui si era argomentatamente contestata, per quanto concerne le imputazioni di cui all’art. 570 c.p., la sussistenza dei presupposti dello stato di bisogno degli aventi diritto e della capacità economica dell’obbligato.

Con un ulteriore motivo il ricorrente ha lamentato che è stata ritenuta sussistente nei suoi confronti la recidiva infraquinquennale semplicemente per delle contravvenzioni oggetto di condanna anteriore al quinquennio e applicata ex art. 444 c.p.p., con conseguente verificarsi dell’effetto estintivo.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui appresso.

Per quanto concerne il motivo relativo al mutamento del giudice, lo stesso è privo di pregio, risultando dal verbale del 30.10.2007 che gli atti del dibattimento furono dichiarati utilizzabili senza opposizione alcuna.

Fondato è invece il motivo – rilevante ai soli fini civili – relativo all’episodio di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. verificatosi il (OMISSIS), posto che la Corte d’appello non ha proceduto all’analitico esame delle deduzioni svolte nell’atto di appello a sostegno dell’insussistenza del reato.

Per quanto concerne i motivi relativi ai reati ex art. 570 c.p., deve osservarsi che vanno respinte le deduzioni con cui si insiste sia nella contestazione del presupposto della capacità economica del prevenuto, su cui la Corte di merito ha richiamato la ragione dirimente (già addotta dal primo giudice, in un contesto di indicatori "sospetti" a carico del D.S., contestati in modo generico e parziale nel ricorso) dell’inadempiuto onere probatorio incombente sull’imputato, sia nella contestazione dello stato di bisogno del figlio minore, presunto fino a prova contraria (non fornita) e non escluso dall’utile intervento di altri obbligati.

Fondato è invece il motivo – rilevante anche ai fini penali per il periodo di cui sub C) e solo ai fini civili per il periodo di cui sub B) – relativo alla contestazione del reato ex art. 570 c.p. nei confronti della moglie A.M., posto che la Corte d’appello non ha proceduto all’analitico esame delle deduzioni svolte nell’atto di appello a sostegno dell’insussistenza dello stato di bisogno in capo alla donna. Fondato è altresì il motivo relativo alla recidiva, alla stregua dei novellato art. 99 c.p., attenendo la precedente condanna a reato contravvenzionale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza relativamente alla recidiva, che esclude; annulla l’impugnata sentenza relativamente al reato di cui al capo C) in danno di A.M. e, ai soli fini civili, relativamente al reato di cui al capo B) in danno della stessa A., nonchè relativamente all’episodio del (OMISSIS) di cui al capo A), e rinvia per nuovo giudizio sui detti capi e per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *