T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 26-04-2011, n. 698 Condono Distanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che M.S. nel 1986 presentò domanda di condono edilizio, per un manufatto ad uso garage abusivamente costruito, in epoca non antecedente al 1970, in prossimità d’un corso d’acqua pubblico di scolo consorziale, che, in nello stesso periodo, era stato tombinato, cioè inserito in una condotta poi ricoperta di terra, trasformando così il fosso in una fascia di terreno calpestabile;

che, sulla domanda di condono, il Comune richiese, ex art. 32 l. 47/85, il parere di competenza del Consorzio di bonifica Dese Sile, nella cui disponibilità era il corso d’acqua in questione, e quest’ultimo espresse il parere contrario 12 novembre 1996 al mantenimento del garage, osservando che il manufatto era stato realizzato ad una distanza inferiore a quella stabilita per tali corsi d’acqua dall’art. 133 del r.d. 8 maggio 1904, n. 368, e dal regolamento di polizia idraulica adottato dallo stesso Consorzio di bonifica con deliberazione 29 settembre 1988, n. 16/88: né la tombinatura avrebbe fatto venir meno l’obbligo di rispettare tale distanza, comunque funzionale a consentire la periodica manutenzione della condotta interrata;

che, pertanto, il Comune di Venezia ha respinto la domanda di condono con provvedimento 2 luglio 1997, prot. n. 4663/4130/00, oggetto del ricorso principale;

che, in seguito, è stato emesso l’ordine di demolizione 20 marzo 1998, n. 97/3404/204, gravato con ricorso straordinario, il cui esito è ignoto, mentre è stato impugnato con successivi motivi aggiunti l’atto 15 febbraio 2006, prot. 2006/70740, con cui il Comune ha accertato la persistente inottemperanza all’ordinanza di demolizione,

che, per quanto concerne quest’ultimo atto, il ricorso è inammissibile, costituendo questo un mero atto d’accertamento, peraltro rispondente pacificamente al vero;

che, quanto al ricorso principale (violazione di legge ed eccesso di potere per falsità del presupposto), la tesi della ricorrente è che, una volta effettuata la tombinatura, non troverebbero più applicazione le previsioni sulle distanze dai corsi d’acqua;

che, in effetti, tale soluzione è stata condivisa da questa Sezione nella sentenza 29 giugno 2006 n. 1937, emessa su di una fattispecie affatto analoga, fin con riguardo alle parti resistenti ed al corso d’acqua interessato;

che, peraltro, va segnalato come tale pronuncia sia stata riformata in grado d’appello con la decisione 23 luglio 2009, n. 4663, della IV Sezione, nelle cui motivazione si legge: "il divieto di piantagione di alberi, di edificazioni o fabbriche e di movimento del terreno del piede esterno e interno degli argini ad una certa distanza dal corso d’acqua (che per i manufatti è da 4 a 10 metri "secondo l’importanza del corso d’acqua" medesimo) vale non solo per i corsi d’acqua superficiali, ma anche per le altre opere di bonificazione (primo comma (del citato art. 133)), tra le quali va certamente compresa anche la tombinatura che, come rileva il consorzio di bonifica, non può dirsi come tale opera definitiva, essendo possibile riportare in qualunque momento il corso d’acqua allo stato precedente. In definitiva, il rispetto delle distanze deve ritenersi inderogabile anche per i corsi d’acqua tombinati, al fine di consentire uno spazio di manovra nel caso di necessità di porre in essere attività di manutenzione delle condutture.";

che – in una fattispecie obiettivamente incerta – appare opportuno al Collegio conformarsi alla decisione assunta in grado d’appello, per intuibili ragioni di uniformità delle pronunce;

che le spese di lite, per le stesse ragioni, vanno integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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