Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16468

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 05.01.2009 la Corte d’appello di Napoli confermava la penale responsabilità di B.G. e B.A. per il delitto ex art. 378 c.p., commi 1 e 2, commesso il (OMISSIS), per avere aiutato F.G. e C.E., latitanti per il delitto ex art. 416 bis c.p., a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità.

Propongono ricorso gli imputati, deducendo vizi processuali ( B. A.) e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato (entrambi) e alle invocate esimenti ex artt. 384 e 54 c.p. ( B. A., nei motivi aggiunti), nonchè sulla entità della pena ( B. G.). Con motivi aggiunti segnalano altresì che il reato loro ascritto è estinto per prescrizione.
Motivi della decisione

In relazione al decorso, per il reato ascritto ai prevenuti, in relazione all’epoca della sua commissione, del termine massimo di prescrizione (sette anni e mezzo), pur allungato per i periodi (ammontanti a meno di due anni) di sospensione, il reato stesso, non ravvisandosi i presupposti per un proscioglimento più favorevole, deve essere dichiarato estinto (prevalendo tale declaratoria anche sui dedotti vizi processuali).
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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