Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16466 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ento con rinvio limitatamente alla pena.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bari, sez. distaccata di Putignano, del 20 gennaio 2009, con la quale, a seguito di rito abbreviato, A.A. è stato condannato per i reati ex art. 337 c.p. (capo A) e art. 582 c.p. (capo B) in continuazione, alla pena di 8 mesi di reclusione.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell’art. 533 c.p.p., comma 2; art. 99 c.p., comma 4, art. 81 c.p., comma 4.

Premette il ricorrente che la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, risulta regolarmente contestata in epigrafe, ma ciò nonostante il Tribunale, nell’infliggere la sanzione:

a) ha omesso di determinare la pena base stabilita per il reato più grave, sub A; invero, l’art. 533 c.p.p., comma 2, prescrive espressamente che il giudice, in caso di condanna per più reati, stabilisce la pena per ciascuno di essi determinando la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione; il giudice ha invece irrogato una indistinta pena cumulativa, indicata in motivazione, nella misura complessiva di 12 mesi di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di 8 mesi di reclusione;

b) ha palesemente violato il disposto dell’art. 533 c.p.p., comma 2, essendo così impossibile stabilire la entità e la congruità della pena per il reato più grave sub A e per il reato satellite sub B);

c) non ha inflitto l’aumento di pena previsto dell’art. 99 c.p., comma 4 nel testo vigente, in relazione alla contestata recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, che non è stata nè esclusa, nè altrimenti bilanciata con eventuali attenuanti, di cui non vi è traccia nè in dispositivo, nè in motivazione;

d) ha irrogato una pena detentiva finale illegale, in quanto inferiore ai minimi di legge, per l’effetto dell’omessa applicazione dell’aumento di pena ex art. 99 c.p., comma 4, in relazione al reato più grave di resistenza a P.U., la cui pena base è rimasta non quantificata: invero, anche determinando per il reato di resistenza la pena base minima edittale di 6 mesi di reclusione, l’aumento di 2/3 ex art. 99 c.p., comma 4; implicava una sanzione di mesi 10 di reclusione; con l’aumento per la continuazione con l’altro reato sub B), ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 4, (essendo stata applicata la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, l’aumento della quantità di pena non poteva essere comunque inferiore ad 1/3 della pena stabilita per il reato più grave) la pena detentiva di 10 mesi di reclusione stabilita per il reato più grave sub A), andava elevata così almeno di 1/3 ulteriore giungendo a 13 mesi e 10 gg. di reclusione, da ridursi per il rito a mesi 8 e giorni 26 di reclusione.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Nella specie la motivazione del Tribunale, dopo la premessa che la condotta dell’ A. ha realizzato entrambe le fattispecie delittuose contestate ex artt. 337 e 582 c.p. ha così testualmente proseguito:

"si ritiene pertanto che alla pena base di mesi 12 di reclusione debba la sola diminuente per la scelta del rito, sì da addivenire alla pena di mesi 8 di reclusione".

La determinazione della sanzione risulta quindi palesemente viziata per più profili nei termini dianzi prospettati dal Procuratore generale ricorrente.

E’ infatti affetta da vizio di motivazione, e quindi annullabile all’esito del giudizio di legittimità, la sentenza di condanna per più reati che non indichi la pena base stabilita per il reato più grave, nonchè quella irrogata a titolo di aumento per la continuazione (Cass. pen. sez. 3, 15098/2010 Rv. 246615 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7930 del 1995 Rv. 201549, N. 25956 del 2009 Rv. 243589).

In ogni caso l’ulteriore protocollo di progressiva determinazione della pena deve connotarsi dalle successive operazioni elencate dal Procuratore generale, avuto riguardo alla contestata recidiva specifica infraquinquennale.

La gravata sentenza va quindi annullata limitamente alla misura della pena, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bari per nuovo esame che si attenga alle suindicate indicazioni.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo esame ad altra sezione del Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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