Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 27-04-2011, n. 16486 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di V.G. propone ricorso avverso l’ordinanza del 29/12/2010 con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha respinto l’impugnazione proposta avverso la misura degli arresti domiciliari applicata dal Gip riguardo l’ipotesi concorsuale di cui all’art. 353 c.p. di cui dinanzi a quell’autorità erano stata contestati la sussistenza dei gravi indizi e le esigenze cautelari, oltre che la proporzionalità della misura applicata rispetto alle eventuali esigenze ravvisate.

Quanto ai gravi indizi si lamenta che il Tribunale si sia limitato a richiamare quanto stabilito dal Gip, valorizzando quale dato anomalo la pubblicazione della determina in data 29/12/2009, senza considerare che era il primo giorno utile per attuare l’incombente, posto che la bozza di tale atto era stata depositata dal funzionario competente al V. solo il 23/12 alle ore 13 e 19, sicchè la completa stesura dell’atto poteva essere eseguita solo il 28, unico giorno lavorativo successivo.

Si lamenta non solo l’illogicità della diversa valutazione del Tribunale sul punto, ma anche la mancata motivazione in ordine all’argomentazione difensiva richiamata, già esposta nel proposto riesame, che priva di valenza negativa la data di emanazione del provvedimento.

Si rileva analogo vizio quanto alle modalità di affissione della determina nella bacheca comunale, attività da cui erano stati tratti indizi sulla consumazione del reato, omettendo di considerare che V. non aveva esercitato alcuna influenza riguardo il compimento di tale azione, nè risultavano valorizzati elementi di fatto che accreditassero la tesi del previo concerto dell’azione illecita con gli altri coimputati, che non poteva fondarsi sulle intercettazioni telefoniche in quanto nel corso della chiamata valorizzata dal Tribunale in motivazione V. non partecipa alla conversazione.

2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza della disposizione di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) deducendo che il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di esigenze cautelari sulla base del richiamo a reati non contestati a V., ignorando le deduzioni difensive sul punto, oltre che la mancanza di precedenti a carico dell’imputato, assenza particolarmente rilevante sia per escludere il pericolo di reiterazione, che per ipotizzare, sulla base del limite edittale del reato contestato, la concessione della sospensione condizionale.

3. Con il terzo motivo si eccepisce mancata motivazione sull’applicazione di diversa, più gradata misura, rinvenibile nell’interdizione dall’ufficio, valutata più adeguata alle concrete esigenze cautelari, sollecitando per tali motivi l’annullamento del provvedimento impugnato.

4. Con atto depositato il 29/03/2011 è pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Motivi della decisione

1. La sopravvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, proposta dal difensore munito di procura speciale, impone di concludere per l’inammissibilità del ricorso in forza dell’art. 591 c.p.p., comma 1. lett. d), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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