Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 27-04-2011, n. 16484 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di T.M.E. propone ricorso avverso l’ordinanza del 23/12/2010 con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha respinto la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari disposti in relazione ai delitti di falso e corruzione aggravata.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione ritenendo che fossero state ignorate dal Tribunale le deduzioni difensive riportate nella memoria depositata in udienza con le quali si lamentava l’omessa valutazione da parte del Gip degli specifici indizi di colpevolezza che attingevano la posizione del T., osservando che, nell’ipotesi in cui la motivazione sia del tutto assente, alla quale si riconduce la fattispecie, non sussiste il potere integrativo del Tribunale del riesame.

Si rileva che nella specie l’eccezione di nullità formulata nei termini riportati dinanzi a quell’ufficio, non aveva ottenuto risposta nel provvedimento, che aveva svolto invece la funzione integrativa che si assume non consentita.

In relazione alla motivazione del Tribunale del riesame, si lamenta la valorizzazione quale indizio di circostanze generiche e non dimostrative, di molto precedenti temporalmente la data di consumazione del reato, che si colloca nel novembre 2008 mentre la dazione dell’assegno, cui dovrebbe essere connesso il prezzo del reato, risale al 22/10 precedente; lo scarso significato degli elementi di accusa è avvalorato dalla mancanza di intercettazioni che coinvolgano il T. in epoca successiva, malgrado anche a tale data rimonti la prosecuzione dell’attività. 2. Con il secondo motivo si eccepisce la presenza di analoghi vizi riguardo la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, che potevano ipoteticamente individuarsi solo nel pericolo di reiterazione, e devono anche sotto tale profilo escludersi, in considerazione nella natura risalente di precedenti a carico dell’imputato, dell’assenza di modalità operative particolarmente aggressive ed allarmanti, dell’impossibilità di reiterare il reato fronte dello scardinamento dei nessi operativi a seguito dell’operazione di controllo effettuata, della sostanziale estraneità del T. all’azione illecita dei coimputati, desumibile dalla mancata emersione di contatti illeciti, malgrado la sottoposizione del gruppo ad intercettazioni telefoniche.

Si richiede conseguentemente l’annullamento dell’ordinanza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Sotto il primo profilo, relativo all’eccepita mancanza di motivazione del provvedimento impositivo, non sanabile con il successivo provvedimento del riesame, si coglie la genericità del rilievo, ove riferibile all’intero iter motivazionale del provvedimento, risultando al contrario dall’esame degli atti che l’ordinanza del Gip risulta analiticamente e specificamente motivata con riferimento agli elementi a carico di T. quanto ai gravi indizi di colpevolezza, nonchè a sua volta riesaminata, con specifico riguardo alle allegazioni difensive, dal Tribunale del riesame con motivazione coerente, ed esaustiva, che non incorre nel vizio di nullità eccepito.

Le circostanze di fatto richiamate al fine di sorreggere l’eccezione di insussistenza di indizi, non risultano dirimenti alla luce dei complessi accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito, e della ritenuta connessione tra la somma percepita per lavori attribuiti sulla base di false attestazioni, e quanto girato ad un coimputato, dati di fatto rispetto ai quali l’antecedenza del versamento rispetto alla ricezione, non muta la valenza indiziaria degli aspetti valorizzati nei provvedimenti dei giudici di merito espressi con completezza e non contrastati nel complesso iter argomentativo, che hanno tenuto conto anche dell’obiezione riproposta in questa sede, superandola con motivazione congrua ed esaustiva, alla quale non può che farsi richiamo.

2. In senso analogo deve concludersi per quel che attiene le esigenze cautelari. La circostanza che il Gip ne abbia valutato la sussistenza riguardo alla posizione di T. insieme a quella degli altri imprenditori coinvolti non priva di analiticità la valutazione, trattandosi di estremi di fatto comuni a più imputati, che permettevano tale analisi complessiva, non realizzando pertanto il difetto di motivazione, suscettibile della censura di nullità. 3. Quanto alla residua allegazione di nullità in ordine all’omessa valutazione di adeguatezza della misura si osserva che tramite la cancelleria di questo ufficio si è accertata la sopravvenuta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra interdittiva, circostanza di fatto che priva di interesse all’impugnazione.

A ciò consegue che debba dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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